LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN VIGORE DAL 4 GENNAIO 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 il D.Lgs. n. 220/2023, di attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), recante disposizioni in materia di processo tributario. Il decreto è in vigore dal 4 gennaio 2024.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari. In particolare, le seconde hanno chiesto di valutare, tra le altre, le seguenti modificazioni:
a) nell’ipotesi di autotutela su istanza di parte, prevedere la sospensione dei termini relativi a qualsiasi atto di difesa del contribuente (ricorso in Commissione Tributaria, accertamento con adesione o altro) a qualunque ulteriore atto impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria, sino alla risposta dell’Ente adito o, in mancanza, nel termine di 60 giorni;
b) eliminare il nuovo comma 1-bis, ove si esclude il rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio;
c) con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio nel caso in cui la decisione si basa su elementi prodotti per la prima volta solo nel corso del giudizio medesimo, prevedere che non vi siano conseguenze pregiudizievoli a carico della parte che dimostri che la mancata produzione degli elementi nella fase precontenziosa sia dovuta a causa a lei non imputabile;
d) introdurre un “doppio binario” che consenta, nelle controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente ai sensi di legge, di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartacea;
e) includere tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa, onde coordinare la disciplina del contenzioso tributario con le nuove disposizioni in materia di autotutela tributaria che saranno introdotte con l’approvazione del decreto legislativo di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente;
f) in materia di nuove prove in appello, inserire la previsione seguente: “3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotte in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14, comma 6-bis”.
Principi e criteri direttivi per la revisione del processo tributario
L’art. 19, legge n. 111 del 2023 ha individuato i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina del processo tributario contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Le finalità dichiarate sono quelli di contenere i tempi di conclusione della lite fiscale, accelerare l’attuazione della tutela cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo, nonchè ampliare e potenziare l’informatizzazione della Giustizia Tributaria.

Testimonianza scritta telematica e firma digitale
Nel comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 è modificata la disciplina della testimonianza scritta prevedendo che possa essere effettuata anche in via telematica la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria.
In deroga all’art. 103-bis disp. att. c.p.c., se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione: in tale modo, non è richiesta ulteriore autenticazione.

Capacità di stare in giudizio per le Regioni
Nell’art. 11, D.Lgs. n. 546/1992 è inserito il comma 3-ter per consentire alle Regioni nei cui confronti sia stato proposto il ricorso possa stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento.

Procura alle liti
Nel comma 7 dell’art. 12, D.Lgs. n. 546/1992 viene data la possibilità di apporre la firma digitale all’incarico conferito al difensore.
Quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2,D.Lgs. n. 82/2005, con l’inserimento della relativa dichiarazione.
Nel nuovo comma 7-bis si ribadisce che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

Litisconsorzio e intervento
Nell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992 viene introdotto il comma 6-bis, in forza del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La relazione illustrativa collega questa modifica alla finalità di garantire una maggiore effettività della tutela concentrando in un unico processo di una fattispecie in relazione alla quale la Corte di Cassazione esclude invece l’obbligo di integrazione del contraddittorio.

Spese del giudizio
Due sono le modifiche introdotte nell’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.
Il nuovo comma 2 prevede che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Inoltre, nel comma 2-nonies è introdotta l’espressa previsione secondo cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

Comunicazioni e notificazioni
Nell’art. 16, D.Lgs. n. 546/1992 viene ora previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
Nel comma 1 dell’art. 16-bis,D.Lgs. n. 546/1992 viene aggiunta la previsione secondo cui è onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
Nel comma 3 viene previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.
La violazione di tali disposizioni e delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Atti, verbali e provvedimentiNel nuovo art. 17-ter, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico.
Inoltre, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
Si conferma poi che la liquidazione delle spese del giudizio debba tenere in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni sul deposito degli atti e delle notifiche, dell’obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale, nonché più in generale delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo a loro carico di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
È infine prevista espressamente la nullità dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario che non siano sottoscritti con firma digitale.

Cancellati reclamo e mediazione tributaria
Viene abrogata la disciplina di cui all’
art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992.

Atti impugnabili e autotutela
Tra gli atti impugnabili elencati nell’
art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 sono inseriti il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies, della medesima legge. Intervenendo sull’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, come per il rifiuto tacito di rimborso anche per l’autotutela si prevede che il ricorso possa essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda.

Potere di certificazione in conformità
Nell’art. 25, D.Lgs. n. 546/1992 viene inserito il comma 5-bis, in forza del quale gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Inoltre, è previsto che il giudice non tenga conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all’originale.

Trattazione in camera di consiglio
Nell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 si consente anche per una sola delle parti costituite di richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano
sempre in presenza alla discussione..

Udienza a distanza
La disciplina delle modalità di svolgimento dell’udienza a distanza viene inserita nell’art. 34-bis, D.Lgs. n. 546/1992 in sostituzione dell’abrogato art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018.
I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria possono partecipare da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza).
La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.
Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Deliberazione del collegio giudicante Nel comma 1 dell’ art. 35, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede la lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Contenuto della sentenza
Il nuovo art. 36, comma 2, n. 4), D.Lgs. n. 546/1992 prevede che accanto alla succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto vi sia anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell’atto.

Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Nell’art. 37,
D.Lgs. n. 546/1992 si prevede il deposito telematico della sentenza nonché l’apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo.
Sospensione dell’atto impugnato
Si interviene sull’art. 47, D.Lgs. n. 546/1992: le pronunce cautelari del giudice monocratico sono reclamabili davanti al collegio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della Corte di primo grado siano impugnabili davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.
Si prevede l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione e sentenza in forma semplificata
Il nuovo art. 47-ter, D.Lgs. n. 546/1992 riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare. Tranne nel caso di pronuncia sul reclamo, la Corte, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e sentite le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con una sentenza in forma semplificata. Analogamente a quanto previsto dall’art. 60 del c.p.a., si preserva il diritto di entrambe le parti di chiedere termini per proporre motivi aggiunti e regolamento di giurisdizione. In tal caso, ove necessario, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. La decisione con sentenza in forma semplificata è consentita in caso di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso; in tali ipotesi, la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

Conciliazione
La nuova disciplina è contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter, D.Lgs. n. 546/1992. Le norme sulla conciliazione fuori udienza si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
La proposta di conciliazione può essere formulata d’ufficio dalla Corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del giudizio. Per facilitare l’accordo conciliativo nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse la corte dovrà fissare una nuova udienza. Le parti possono chiedere il rinvio dell’udienza per facilitare il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese.
In caso di conclusione dell’accordo conciliativo, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo di legge.
Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
Nell’art. 52, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che, anche in sede di appello, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado sia tenuta a fissare l’udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell’istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
Anche in sede d’appello, la Corte non possa trattare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.

Nuove prove in appello
È espressamente precluso al giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado.
Resta comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.
Viene inoltre ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. Viene infine espressamente esclusa la possibilità di depositare deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, nonché le notifiche relative all’atto impugnato e agli atti prodromici, che possono essere prodotti in primo grado.

Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
Nell’art. 62-bis, D.Lgs. n. 546/1992 si dispone che la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza non possa slittare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza stessa. A tal fine il presidente, con decreto, ne fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile assicurando che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.

Entrata in vigore.
Il decreto legislativo sul processo tributario entra in vigore il 4 gennaio 2024. Le relative disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Per i giudizi instaurati – in ogni grado di giudizio – a decorrere dal 4 gennaio 2024 sono operative le norme relative a litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni, atti impugnabili, udienza a distanza, tutela cautelare e sentenza in forma semplificata, conciliazione e nuove prove in appello.

Le istruzioni delle Entrate sulla Pace fiscale, Circ. 2/2023 le modalità operative.

Dopo i chiarimenti sulla definizione degli avvisi bonari (circolare n. 1 del 13 gennaio 2023), l’Agenzia delle entrate, con un nuovo documento di prassi (circolare n. 2 del 27 gennaio 2023) allarga il suo campo di azione con una serie di chiarimenti sulle altre definizioni agevolate introdotte dalla Legge di bilancio 2023.
Questa volta l’attenzione viene posta sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, sull’adesione agevolata e sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, sulla chiusura delle liti tributarie e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Inoltre, d’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione vengono fornite alcune indicazioni sulla norma che dispone lo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Si ricorda che in merito a quest’ultima definizione agevolata, meglio conosciuta come rottamazione quater, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha già predisposto la procedura per presentare l’istanza di adesione entro il termine di scadenza fissato al 30 aprile 2023.

Proviamo, di seguito, ad evidenziare alcuni passaggi della circolare degni di nota, rimandando ad un approfondimento delle tematiche trattate alla lettura del corposo documento di prassi.

Regolarizzazione delle irregolarità formali
Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali (art. 1, commi da 166 a 173 Legge n. 197/2022) nella circolare si evidenzia che la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne.
Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Invece, sull’aspetto oggettivo, viene evidenziato che rientrano nella definizione le violazioni formali che, sostanzialmente, sono per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Si tratta, ad esempio, delle violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca
Da non confonderle con le violazioni “meramente formali” che non sono punibili, mentre non rientrano nel campo di applicazione della norma:
- le violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione;
- quelle derivanti dalla voluntary disclosure;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

Ravvedimento speciale
Il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 174-178) permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Nella circolare, oltre a ricordare le istruzioni operative per finalizzare la definizione agevolata (ovvero il versamento, entro il 31 marzo 2023, intero o rateale di un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti), si evidenzia che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione.
Sono, invece, escluse le violazioni rilevabili mediante controllo automatico (c.d. avvisi bonari ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) e le violazioni formali oggetto, come detto sopra, di una diversa definizione agevolata.
Inoltre, si pone l’accento su altri importanti aspetti quali:
- la possibilità di utilizzare la compensazione;
- la condizione che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
In merito alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (art. 1, commi 179-185), anche in questo caso è possibile definirli con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo di quanto previsto dalla legge.
A livello operativo, nella circolare si precisa che per quanto si rinvii a uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della definizione agevolata, i contribuenti possono già fruirne direttamente in fase di versamento degli importi dovuti.
Quindi, non è necessario attendere ulteriori istruzioni.
Per quanto riguarda, invece, la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione è prevista la possibilità di prestare acquiescenza, beneficiando di una maggiore riduzione delle sanzioni.
In particolare, è possibile definire pagando, entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni nella misura di un diciottesimo di quelle irrogate.
A tale proposito, viene riportato l’esempio degli avvisi di accertamento esecutivi: in tale caso, l’importo delle sanzioni definibili, in sede di acquiescenza e di adesione, è pari ad un sesto di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l’atto entro i termini per presentare ricorso.
Pertanto, in sede di acquiescenza, l’importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate, mentre in sede di adesione l’importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Definizione delle controversie tributarie
Nella circolare, un intero e dettagliato paragrafo è dedicato alla definizione delle liti tributarie (art. 1, commi 186-205) seppur, per le modalità operative, si rimanda ad un successivo provvedimento.
In merito all’ambito applicativo della definizione agevolata si fa notare che la norme non contiene precisazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili.
Quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.
Non sono, invece, definibili, in quanto mancano gli importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile.
Non sono nemmeno definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate
La procedura prevista dall’art. 1, commi da 219 a 221 prevede la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
Il vantaggio consiste nel versamento integrale della sola imposta.
La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione.
Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.
La circolare chiarisce che:
- alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve, quindi, essere decorso il termine ordinario di pagamento.
- è possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione.

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 euro e rottamazione quater
La circolare contiene anche due paragrafi dedicati, rispettivamente, allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (la c.d. rottamazione quater).
I chiarimenti sono stati concordati con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, che è l’ente competente a gestire le due agevolazioni.
Per quanto riguarda lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, l’Agenzia fa notare che, diversamente alle precedenti disposizioni di stralcio, in questo caso l’annullamento automatico opera con modalità differenziate, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all’agente della riscossione.
In particolare, sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Sulla rottamazione quater, viene precisato che, seppur le norme ricalchino le precedenti rottamazioni, ci sono alcune differenze.
Infatti, con specifico riferimento al perimetro dei carichi definibili, l’applicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti previdenziali di diritto privato (i.e. le casse professionali), potrà operare, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti “rottamazioni”, soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera, che, entro il 31 gennaio 2023, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della riscossione.
A quanto pare, però, almeno dalle notizie fin qui note, quasi nessuna cassa di previdenza sembra aver intenzione di aderire.
Un ultimo chiarimento, infine, sembra interessante.
Nella circolare si precisa che per le modalità di determinazione delle somme da versare a titolo di definizione in caso di precedenti pagamenti parziali, si dovrà tener conto esclusivamente dell’importo già versato a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Quindi, come, invece, accaduto nelle precedenti rottamazioni, non si deve tener conto delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di quelle maturate a titolo di aggio, poiché tali somme, nella nuova rottamazione, sono oggetto di integrale abbattimento.

SCISSIONE CON COSTITUZIONE DI HOLDING QUANDO E’ ELUSIVA.

Con la risposta a interpello n. 14 del 12 gennaio 2023 in tema di operazione di scissione finalizzata alla costituzione di holding familiari, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un’operazione di riorganizzazione motivata da logiche sia economiche sia organizzativo gestionali:
- da un lato con l’operazione si voleva separare l’attività industriale da quella immobiliare,
- dall’altro si volevano ridefinire gli assetti partecipativi che fanno capo ai soci persone fisiche che controllano la società.
A tal fine, si intendeva porre in essere, dapprima, due operazioni (conferimento ex art. 175 TUIR e scissione di azienda con immobili ex art. 173 TUIR) che rispondono alla finalità di attuare la separazione del patrimonio societario (tra attività immobiliare e attività industriale) e successivamente suddividere la holding di famiglia in quattro distinte holding unipersonali.
La scissione conclusiva è, pertanto, finalizzata alla costituzione delle holding familiari secondo uno schema che replica sostanzialmente il modello di governance ante operazione prospettata.
In linea generale, però, va rilevato che la costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime d’impresa, che già detengono partecipazioni in società, può avvenire attraverso il conferimento delle partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione. Tramite il conferimento, il soggetto conferente apporta la partecipazione ad una società conferitaria ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l’apporto.
A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovraprezzo) assegnando le nuove partecipazioni al soggetto conferente. Conseguentemente ogni conferente sostituisce l’originaria partecipazione, conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria medesima.
Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso.
L’accesso al regime di realizzo controllato (e, dunque, alla possibilità di effettuare un conferimento beneficiando della neutralità indotta) è precluso a tutti i soci persone fisiche, sia ai sensi del comma 2 (in considerazione della mancata acquisizione, da parte di ciascuna holding familiare, di una partecipazione di controllo, rispondente ai requisiti di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), sia ai sensi del comma 2­bis (laddove, in base alla catena partecipativa i soci risulterebbero essere titolari di partecipazioni indirette inidonee a superare le soglie di qualificazione previste nell’ipotesi di conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni).
L’indebito vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio derivante dalla fruizione della neutralità fiscale (ottenuto grazie all’art. 173 TUIR, nell’ambito scissione totale asimmetrica della holding) in luogo dell’applicazione del principio generale sul conferimento “realizzativo” previsto dall’art. 9 TUIR per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni al di fuori delle ipotesi di conferimento regolate dai commi 2 e 2­bis dell’art. 177 TUIR.
Ne consegue l’assoggettamento a tassazione dell’intera plusvalenza derivante dalla differenza (positiva) tra il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le definizione agevolate della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e i tributi locali.

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) contiene alcune disposizioni agevolative di interesse per i tributi degli enti territoriali:
- la definizione delle controversie tributarie pendenti dietro apposita istanza;
- la conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- la rinuncia agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione;
- lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione;
- lo stralcio delle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada;
- la rottamazione delle cartelle esattoriali.
Alcune di queste disposizioni sono state introdotte o modificate in sede di approvazione della legge.

Definizione controversie tributarie pendenti facoltativa per gli enti territoriali
Gli enti territoriali hanno facoltà di applicare con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti (leggi per le Regioni e deliberazioni per gli Enti locali-Comuni, Città metropolitane, Province) le disposizioni che disciplinano la definizione delle controversie tributarie pendenti.
I commi da 186 a 204 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 stabiliscono che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Le modalità e i termini delle definizioni sono disciplinati in modo dettagliato:
-in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia;
- in deroga a quanto innanzi indicato, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, innanzi vista, per la parte di atto annullata;
- le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
- le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata;
- la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023 per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
- entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato;
- dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023;
- le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
- nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate;
- per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023;
- l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine;
- per i processi dichiarati estinti, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata;
- la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente;
- con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione;
- resta ferma, in alternativa alla definizione così disciplinata, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5, legge n. 130/2022.
Tutte queste regole si applicano ai tributi erariali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Sono modellate per questi tributi e per questi enti impositori.
Per l’applicazione di queste disposizioni per i tributi degli Enti territoriali interviene il comma 205 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023. Il comma 205 dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
Secondo questa disposizione:
- all’ente territoriale (regioni, enti locali) è data facoltà di applicare le disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Trattandosi di controversie definibili innanzi la giurisdizione tributaria, sono escluse le controversie relative alla Tariffa corrispettiva dei rifiuti, al CUP e al COSAP;
- in caso di applicazione delle disposizioni l’ente territoriale dovrà legiferare/deliberare entro il 31 marzo 2023;
- stante il testo del comma 205 sembra che l’ente territoriale si debba limitare alla semplice applicazione senza modificazioni del quadro normativo delineato per i tributi erariali;
- la definizione riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale (il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari, le società in house dei Comuni che risultano affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali).

Conciliazione agevolata delle liti fiscali alternativa e facoltativa per gli enti territoriali
Il comma 206 stabilisce che, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.
In forza del comma 205, gli enti territoriali possono applicare, con apposito atto, le disposizioni che disciplinano la definizione delle controversie tributarie pendenti (commi da 186 a 204).
Adesso si dispone, tra l’altro, che in alternativa alla definizione agevolata di cui al comma 205 le controversie pendenti possono essere definite con l’accordo conciliativo. Non è aggiunto altro (neanche nei successivi commi da 207 a 212).
Stante la stesura della disposizione, si è dell’avviso che, una volta che l’ente territoriale provvede a deliberare la definizione agevolata (comma 205), scattano le disposizioni di cui al comma 206 e successivi. In definitiva, una volta esercitata la facoltà, la controversia pendente può essere definita ai sensi dei commi da 186 a 205 o in alternativa con la conciliazione agevolata.
I commi da 206 a 212, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205, consentono di definire (entro il 30 giugno 2023) con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata alle liti fiscali pendenti in Cassazione: alternativa e facoltativa per gli enti territoriali
Il comma 213 stabilisce che, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
Gli enti territoriali, in forza del comma 205, possono applicare le disposizioni che disciplinano la definizione delle controversie tributarie pendenti (commi da 186 a 204).
Adesso si dispone, tra l’altro, che in alternativa alla definizione agevolata di cui al comma 205 per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte. Non è aggiunto altro (neanche nei successivi commi da 214 a 218).
Stante la stesura della disposizione, si è dell’avviso, che una volta che l’ente territoriale provveda a deliberare la definizione agevolata (comma 205) scattano le disposizioni di cui al comma 213 e successivi. In definitiva, una volta esercitata la facoltà, la controversia pendente può essere definita ai sensi dei commi da 186 a 205 o in alternativa il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e sanzioni Codice della strada
Il comma 227 stabilisce che, per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali (sono compresi, quindi, gli enti territoriali), l’annullamento automatico (comma 222) opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.
Si dispone, altresì, che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati. L’annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori (tra questi gli enti territoriali) di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
Infine, si stabilisce che, dalla data del 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con comunicato stampa del 5 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio.
L’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro. Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni e interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).
L’annullamento automatico, continua l’Agenzia, non riguarda invece le somme dovute a titolo di capitale; rimborso spese per procedure esecutive; diritti di notifica.
Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, legge n. 689/1981 e quelli di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.

Comunicazione di non applicazione dello stralcio
Ciò premesso, continua l’Agenzia, l’art. 1 comma 229, della legge di Bilancio 2023 prevede che gli Enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.
La comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell’art. 1 commi 227 e 228, legge n. 197/2022 (e quindi la non applicazione dell’annullamento automatico parziale) deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:
- il modulo in formato .pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
- copia del provvedimento adottato.
La comunicazione può essere effettuata esclusivamente dagli enti creditori di cui all’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022 che hanno affidato i loro carichi all’Agente della riscossione.
Eventuali comunicazioni inviate alla casella PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it da soggetti diversi da tali enti non saranno prese in carico.

La rottamazione delle cartelle esattoriali
I commi da 231 a 251 della legge di Bilancio 2023 disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai D.L. n. 193/2016, n. 148/2017, n. 119/2018, n. 34/2019 e dalla legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018). Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con questa adesione alla definizione agevolata è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Vengono riprodotte in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione.
A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che rimettono in termini, con riferimento ai precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio), i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti dei quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge.

La Pace Fiscale in arrivo con la legge di Bilancio 2023

La legge di Bilancio 2023, attualmente nel testo depositato alla Camera per l’iter di approvazione parlamentare, prevede tra le tante misure fiscali quelle di sostegno a favore del contribuente per aderire alla chiusura di una serie di posizioni pendenti.
Ci si riferisce alle definizioni agevolate dei carichi tributari e delle controversie tributarie, allo stralcio dei ruoli di minore importo, alla regolarizzazione dei versamenti e delle violazioni formali, giusto per citarne alcune.

Molte delle definizioni agevolate ricalcano, sostanzialmente, quelle emanate negli anni scorsi. Ma ci sono alcune novità inedite.
Di seguito si traccia una breve sintesi di tutti gli strumenti che la legge di Bilancio offrirà ai contribuenti per fare pace con il Fisco. L’analisi che segue si basa su norme che potrebbero essere suscettibili di modifiche, anche sostanziali, durante l’iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva.

Definizione agevolata e stralcio dei ruoli
Le prime due misure riguardano i ruoli.
Innanzitutto, è prevista la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Questi carichi possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (non si versano, dunque, le sanzioni e gli interessi, anche di mora).
Il versamento va fatto entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Invece, i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 saranno automaticamente stralciati alla data del 31 gennaio 2023.

Definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni e di altre irregolarità
Un secondo blocco di facilitazioni riguarda una serie di irregolarità sia formali che sostanziali.
In particolare, viene prevista:
- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data: esse possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive oltre alle sanzioni nella misura del 3%;
- la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi e commesse fino 31 ottobre 2022: possono essere regolarizzate mediante il versamento, in due rate (31 marzo 2023 e 31 marzo 2024) di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;
- la regolarizzazione, per gli atti amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. A tal fine occorre versare l’imposta dovuta, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023;
- la regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni come sopra indicate, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti: per finalizzare la regolarizzazione occorre versare, entro il 31 marzo 2023, 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. È possibile anche optare per il versamento in otto rate trimestrali.

Definizione agevolata del contenzioso tributario
Un ultimo capitolo delle definizioni agevolate riguarda le liti tributarie.
Grazie a una disposizione, che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall’art. 6, D.L. n. 119/2018, sarà possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).
La controversia verrà definita con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Un’altra opportunità, alternativa a quella sopra accennata, consiste nella conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza” di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.
In luogo dell’applicazione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.
Un’ultima alternativa proposta è quella che prevede, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, la rinuncia al ricorso per Cassazione. Più in dettaglio, chi ha impugnato in Cassazione, entro il 30 giugno 2023 potrà rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva: in tal caso, le sanzioni sono dovute in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli eventuali accessori). La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

DL AIUTI-TER PUBBLICATO IN GAZZETTA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti ter) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito le principali misure per le imprese e i professionisti.

Crediti di imposta energia e gas
Vengono prorogati e rafforzati per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas (articolo 1, commi da 1 a 10).
Con la nuova tornata, si amplia anche la platea delle imprese beneficiare del credito di imposta per le imprese non energivore. Mentre il beneficio delle precedenti edizioni era riservato alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, il nuovo è invece destinato alle imprese non energivore che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 kw.
Nel dettaglio:
- alle imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;
- alle imprese gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”). In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Crediti di imposta energia e gas terzo trimestre
Viene esteso al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) il termine entro cui utilizzare i crediti di imposta alle imprese per energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022, istituiti dall’articolo 6 del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022) (articolo 1, comma 11).

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l’art. 18, D.L. n. 21/2022, viene esteso, con alcune novità, agli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022 (articolo 2).
Il beneficio spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle suddette attività.
Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, il contributo è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 o può essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (c.d. soggetti “vigilati”). In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Garanzie statali
Al fine di supportare la liquidità delle imprese, è prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (articolo 3).
Per le medesime finalità è stato previsto inoltre un incremento della garanzia del Fondo PMI dal 60 all’80%.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
Viene inoltre aumentato da 35.000 a 62.000 euro, l’importo massimo della garanzia Ismea, istituita dall’art. 20, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime (articolo 17).
Riduzione aliquote accisa e IVA sui carburanti
Per il periodo 18-31 ottobre 2022 si conferma (articolo 4):
1) la riduzione delle aliquote dell’accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
2) l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;
3) la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4 bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995.
Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 10 novembre 2022 al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre che non venga disposta un’ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi al 30 ottobre 2022.
Nel caso in cui la suddetta comunicazione non sia effettuata o venga inviata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (prevista dall’art. 50, c. 1, D.Lgs. 504/1995).
Contributi alle associazioni e società sportive
Vengono destinati 50 milioni di euro per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine (articolo 7).
È demandato ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport il compito di individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

Sostegno agli ETS
Sono previsti contributi straordinari in favore degli Enti del Terzo settore a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia e gas (articolo 8).
In particolare:
- al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro, per il riconoscimento, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021;
- per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al punto precedente per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
Sarà un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, a definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
Contributi energia e gas per cinema e teatri
Vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022 per contenere i maggiori costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (articolo 11).
Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno definite con decreto del Ministro della cultura.
Bonus trasporti
Aumentano ancora le risorse stanziate per il bonus trasporti, il contributo istituito dall’art. 35, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Dopo il rifinanziamento di 101 milioni di euro previsto dall’art. 25, decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022), alla misura vengono destinati ulteriori 10 milioni di euro (articolo 12).

Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada (articolo 14).
Sarà un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.
Nuova indennità una tantum di 150 euro
Prevista l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore di (articoli 18 e 19):
- lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti indicati nei punti successivi. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l’anno 2021, non superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32 comma 8 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) previste dagli articoli 1 e 15 del D.lgs. n. 22/2015;
- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’art. 32, legge n. 264/1949;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del Codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, legge n. 335/1995. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, di cui all’art. 10, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021 ovvero dell’art. 42, D.L. n. 73/2021;
- collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19 (di cui all’art. 96, D.L. n. 18/2020, all’art. 98, D.L. n. 34/2020, all’art. 12, D.L. n. 104/2020, agli artt. 17, c. 1, e 17-bis, c. 3, D.L. n. 137/2020, all’art. 10, c. da 10 a 15, D.L. n. 41/2021 e all’art. 44, D.L. n. 73/2021);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alla Gestione separata;
- nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti
Prevista un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro (articolo 20).
In particolare, l’indennità di 200 euro di cui all’art. 33, decreto Aiuti (D.L n. 50/2022) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Lo stanziamento della misura è incrementato di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022.
Norme anti delocalizzazioni
Intervenendo sulle disposizioni anti delocalizzazioni della legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. da 224 a 238, legge n. 234/2021), si prevede la revoca di ogni beneficio statale percepito nei 10 anni antecedenti per i datori di lavoro che cessino definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura (articolo 37).

Proroga sanatoria credito d’imposta R&S
Prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito (articolo 38).

La costituzione di usufrutto determina la perdita della agevolazioni prima casa.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile agevolato prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto, si determina la decadenza dall’agevolazione prima casa proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto. Conseguentemente, ai fini fiscali, sul valore del diritto alienato va recuperata la differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria, oltre alla sanzione e agli interessi.
Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 441 del 30 agosto 2022, con cui ha chiarito anche la base imponibile per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria.
Con la risposta a interpello n. 441 del 30 agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in tema di agevolazioni prima casa e decadenza parziale dalle agevolazioni a seguito di costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile agevolato prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto.
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa è disciplinata dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Tale articolo prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e gli atti traslativi o costitutivi dei diritti di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse, ove ricorrano le condizioni previste dalla citata Nota II-bis.
In relazione alla decadenza parziale dall’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto dell’abitazione, nel caso di costituzione, in favore del coniuge, del diritto di usufrutto a tempo determinato (per la durata di cinque anni) sull’immobile agevolato, si osserva che il comma 4 della sopra citata Nota II-bis prevede che in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Sono dovuti gli interessi di mora. Le disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Pertanto, si incorre nella decadenza dall’agevolazione fruita in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici in esame entro i cinque anni dall’acquisto, se non si procede a un nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato. Il legislatore ha inteso, infatti, agevolare l’acquisto della ” prima casa”, finalità che viene meno con l’alienazione anticipata dell’abitazione o dei diritti reali acquistati sul medesimo.
In relazione alla possibile decadenza parziale dall’agevolazione, con la risoluzione 16 febbraio 2006, n. 31/E è stato chiarito che: così come il regime di favore trova applicazione anche con riferimento all’acquisto di una quota di abitazione, allo stesso modo deve ritenersi che la vendita di una quota o di una parte di essa (prima dei cinque anni), determini la decadenza per la quota o porzione di immobile ceduta. In tal senso, il richiamo contenuto nella menzionata norma al “trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati” deve intendersi riferito anche alle quote o porzioni di immobili (nello stesso senso v. ordinanza Corte Cassazione n. 24658 dell’8 ottobre 2018).
Con la risoluzione 8 agosto 2007, n. 213/E, inoltre, in relazione alla richiamata normativa, è stato chiarito che la cessione del diritto di nuda proprietà, entro i cinque anni dall’acquisto agevolato, comporta la decadenza dai benefici in questione in quanto l’operazione viene posta in essere prima del decorso del quinquennio dalla data di acquisto. In tale ipotesi, la perdita del beneficio riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto.
In particolare, si applicano al prezzo dichiarato nell’atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto, di cui al prospetto dei coefficienti allegato al TUR, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito. Pertanto, la perdita del beneficio è rapportata al valore del diritto parziario ceduto. Analogamente, si incorre nella decadenza parziale dall’agevolazione fruita in sede di acquisto della piena proprietà dell’abitazione, anche nel caso di costituzione di diritti reali, quali l’usufrutto, l’uso o l’abitazione, in quanto cessione parziale del suddetto più ampio diritto.
La costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile agevolato comporta, infatti, una compressione del diritto di piena proprietà acquistato con le agevolazioni.
Si osserva che l’agevolazione è applicabile non solo per gli atti di acquisto del diritto di piena proprietà, ma anche per gli atti di costituzione o trasferimento di diritti parziari sull’immobile (quali i diritti di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione). La cessione infra quinquennale a terzi di tali diritti determina la decadenza dall’agevolazione. Parimenti, nel caso di acquisto del diritto di proprietà pieno e di successiva (entro cinque anni dall’acquisto) cessione del diritto di parziario di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, si determina la decadenza dall’agevolazione fruita, limitatamente alla parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto.
Tale conclusione appare valida anche nell’ipotesi in cui, prima dei cinque anni dall’acquisto dell’immobile agevolato, venga costituito a favore di un terzo un diritto di usufrutto a tempo “determinato”.
La decadenza dall’agevolazione opera proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto. Conseguentemente, ai fini fiscali, sul valore del diritto alienato va recuperata la differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria, oltre alla sanzione e agli interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Nota II-bis Parte prima, del TUR.

Controlli fiscali, al contribuente il diritto di conoscere anche l’esito negativo.

Un emendamento apportato in sede di conversione in legge al decreto Semplificazioni introduce un ulteriore aspetto di trasparenza nel rapporto Erario e contribuente.
In particolare, la nuova disposizione (articolo 6-bis della legge 122/2022, di conversione del citato Decreto 73/2022) prevede che al termine della fase istruttoria, in seguito ad un controllo fiscale, il contribuente debba essere avvisato del termine della stessa.
Nella sostanza, viene introdotto l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare la conclusione di attività istruttorie di controllo a carico di quel contribuente che è stato informato dell’inizio delle stesse; l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare entro sessanta giorni dal termine dell’attività di verifica la fine dell’azione di controllo.
Saranno ammesse forme di comunicazione smart, come per esempio via Sms, email o anche con l’AppIO.
Si resta in attesa, ora, di un provvedimento dell’Agenzia per le disposizioni attuative della norma.
La modifica normativa approvata in sede di conversione del DL Semplificazioni fiscali modifica e integra l’articolo 6 della legge n. 212/2000 (Statuto dei contribuenti) rubricato “conoscenza degli atti e semplificazione” con la introduzione di un nuovo comma 5-bis.
Fino ad oggi, come noto, il contribuente veniva avvertito di quando i controlli iniziavano, ma spesso non si conosceva il momento in cui l’Agenzia terminava le verifiche qualora queste non portavano a rettifiche in capo al contribuente, con la determinazione di una situazione di incertezza decisamente fastidiosa. E’ caso ad esempio dei controlli formali delle dichiarazioni fiscali, degli inviti al contraddittorio e dei questionari, ma anche di attività istruttorie esterne come le indagini finanziarie. Diversamente in caso di verifica fiscale questa andava necessariamente conclusa con un verbale, anche di esito negativo.
In risposta alle richieste, da parte dell’Agenzia veniva opposto che una eventuale archiviazione del procedimento era un atto interno che non doveva essere reso esternamente all’Ufficio competente.
L’ipotesi più frequente fra quelle interessate dovrebbe essere rappresentata dal controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973 che come regola precede la mera richiesta di documentazione da parte del contribuente (scontrini, fatture, crediti d’imposta, ritenute, oneri detraibili o deducibili) e anche tutte le ipotesi di invio di questionari e richieste documentali mirate.
Di questa attività il contribuente non conosceva né l’esito né l’eventuale momento di archiviazione della sua posizione.
Con la modifica in commento, a seguito del controllo della documentazione prodotta dal contribuente l’Amministrazione, valutata la regolarità della posizione del contribuente, sarà tenuta a comunicare al contribuente l’archiviazione del controllo.
Questa nuova comunicazione non sarà invece applicabile alle procedure di liquidazione automatizzata di cui agli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 il cui esito sarà monitorato nel cassetto fiscale del singolo contribuente.

Condono per le liti pendenti in Cassazione.

Il 9 agosto 2022 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
La nuova normativa persegue gli obiettivi di ridurre i giudizi pendenti in sede di legittimità e di accelerarne la trattazione.
Durante l’esame in sede redigente da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze viene riproposta, nell’art. 5, una mini definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.
Vediamo allora quali liti pendenti in Cassazione possono essere definite.
Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (abrogata dall’articolo 10 della decisione n. 2014/335/UE/Euratom, a sua volta abrogata dall’art. 11, par. 1, della decisione 14 dicembre 2020, n. 2020/2053/Euratom, che disciplina attualmente il sistema delle risorse proprie dell’Unione europea), e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione:
- per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti e due i precedenti gradi di giudizio;
- il cui valore sia non superiore a 100.000 euro.
Possono essere altresì definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione:
- per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito;
- il cui valore non sia superiore a 50.000 euro.
Il valore della lite viene determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, legge n. 289/2002, vale a dire come l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite.
Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Quale è il procedimento per la definizione agevolata delle liti.
La definizione opera a domanda dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione e comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001.
In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione de qua; in tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che introduce e disciplina la definizione delle liti pendenti in Cassazione.
Le controversie in commento sono definite con decreto assunto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., vale a dire con il decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che introduce e disciplina la definizione delle liti pendenti in Cassazione per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Ai fini del pagamento si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite ai fini della definizione. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati e con il pagamento degli importi dovuti; qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che la regola.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.
In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro 2 mesi decorrenti dalla scadenza di tale termine, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

Si segnala che i commi 1 e 2 dell’art. 5 menzionano come definibili le controversie pendenti in Cassazione alla data del 15 luglio 2022, mentre il comma 4 del medesimo articolo definisce come “controversie tributarie pendenti” quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge che introduce questa tipologia di condono, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Sul punto sarà probabilmente necessario un intervento normativo chiarificatore.

DAL CNDCEC LE REGOLE CONTABILI PER L’ANNULLAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

Il CNDCEC ha pubblicato un documento in data 7 aprile 2022 in tema di revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020.
Molte imprese che hanno effettuato le rivalutazioni dei beni d’impresa con i bilanci 2020, anche nell’ottica di poter fruire degli importanti benefici fiscali previsti, si sono trovate nella situazione di veder significativamente ridotte le agevolazioni in precedenza concesse, valutando la possibilità e le modalità tramite cui ripristinare la situazione preesistente.
Infatti, è noto che gran parte delle società abbia effettuato la suddetta rivalutazione dei beni d’impresa, inserita all’interno della corposa normativa emergenziale di vantaggio, ai fini di fruire, da un lato, della possibilità di evidenziare la maggiore consistenza patrimoniale (rivalutazione ai fini civilistici) e, dall’altro lato, di fruire dei significativi benefici fiscali (riconoscimento del maggior valore rivalutato ai fini fiscali con versamento dell’imposta sostitutiva).
In buona sostanza, l’aspettativa di molte imprese che avevano rivalutato attività materiali e immateriali consisteva anche nell’effettuare la rivalutazione ai fini di vedersi riconoscere la deducibilità dei costi di ammortamento a partire dai periodi d’imposta 2021, secondo la normativa vigente.
Nello specifico, la rivalutazione ha consentito a molte imprese di far emergere in bilancio valori inerenti a intangibles di cui la stessa godeva per lo svolgimento della propria attività non iscritti in quanto non “giustificati” da costi sostenuti.
L’articolo 1, commi da 622 a 624, della legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha, di fatto, cancellato gran parte dei benefici fiscali concessi con la richiamata Legge 13 ottobre 2020, n.126, portando il periodo di ammortamento fiscale a 50 anni e consentendo alle società che vogliono mantenere intatti i benefici fiscali di versare una imposta sostitutiva integrative.
Il legislatore ha, inoltre, concesso per tramite dell’art. 1, comma 624 della Legge di bilancio 2022 che ha introdotto gli artt. 8-ter e 8-quater nella legge la possibilità alle imprese di revocare l’operazione fiscale, mantenendo in capo l’operazione di rivalutazione sotto il profilo civilistico.
La molteplicità delle opzioni adottabili per le imprese che hanno effettuato le rivalutazioni nei bilanci 2020 richiede anche un’analisi degli effetti a livello contabile e di bilancio.
Per tale motivo, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha cercato di sistematizzare, in linea anche con quanto contenuto nella Bozza del “Documento Interpretativo n. 10 “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” pubblicato a marzo dall’Organismo Italiano di Contabilità, le diverse fattispecie configurabili.
L’analisi schematica e sintetica delle procedure contabili è volta a supportare gli iscritti all’albo e gli operatori nell’attività di gestione amministrativa e contabile delle operazioni, fornendo un ausilio tecnico ed applicativo sul tema.
Le soluzioni praticabili possono essere diverse in ragione delle decisioni aziendali, delle esigenze di liquidità e della sostenibilità del business nel medio e lungo periodo.
Di fatto, nel documento sono prese in considerazione le seguenti strade:
-“Accettazione” della disciplina: deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione;
-“Mantenimento della deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione nella misura di 1/18 con versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva”;
-Revoca dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione, con restituzione, anche tramite compensazione in F24, delle imposte sostitutive già versate;
-“Annullamento dell’operazione”: revoca sia della disciplina fiscale sia della rivalutazione civilistica.