SCISSIONE CON COSTITUZIONE DI HOLDING QUANDO E’ ELUSIVA.

Con la risposta a interpello n. 14 del 12 gennaio 2023 in tema di operazione di scissione finalizzata alla costituzione di holding familiari, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un’operazione di riorganizzazione motivata da logiche sia economiche sia organizzativo gestionali:
- da un lato con l’operazione si voleva separare l’attività industriale da quella immobiliare,
- dall’altro si volevano ridefinire gli assetti partecipativi che fanno capo ai soci persone fisiche che controllano la società.
A tal fine, si intendeva porre in essere, dapprima, due operazioni (conferimento ex art. 175 TUIR e scissione di azienda con immobili ex art. 173 TUIR) che rispondono alla finalità di attuare la separazione del patrimonio societario (tra attività immobiliare e attività industriale) e successivamente suddividere la holding di famiglia in quattro distinte holding unipersonali.
La scissione conclusiva è, pertanto, finalizzata alla costituzione delle holding familiari secondo uno schema che replica sostanzialmente il modello di governance ante operazione prospettata.
In linea generale, però, va rilevato che la costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime d’impresa, che già detengono partecipazioni in società, può avvenire attraverso il conferimento delle partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione. Tramite il conferimento, il soggetto conferente apporta la partecipazione ad una società conferitaria ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l’apporto.
A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovraprezzo) assegnando le nuove partecipazioni al soggetto conferente. Conseguentemente ogni conferente sostituisce l’originaria partecipazione, conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria medesima.
Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso.
L’accesso al regime di realizzo controllato (e, dunque, alla possibilità di effettuare un conferimento beneficiando della neutralità indotta) è precluso a tutti i soci persone fisiche, sia ai sensi del comma 2 (in considerazione della mancata acquisizione, da parte di ciascuna holding familiare, di una partecipazione di controllo, rispondente ai requisiti di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), sia ai sensi del comma 2­bis (laddove, in base alla catena partecipativa i soci risulterebbero essere titolari di partecipazioni indirette inidonee a superare le soglie di qualificazione previste nell’ipotesi di conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni).
L’indebito vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio derivante dalla fruizione della neutralità fiscale (ottenuto grazie all’art. 173 TUIR, nell’ambito scissione totale asimmetrica della holding) in luogo dell’applicazione del principio generale sul conferimento “realizzativo” previsto dall’art. 9 TUIR per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni al di fuori delle ipotesi di conferimento regolate dai commi 2 e 2­bis dell’art. 177 TUIR.
Ne consegue l’assoggettamento a tassazione dell’intera plusvalenza derivante dalla differenza (positiva) tra il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.