Le definizione agevolate della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e i tributi locali.

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) contiene alcune disposizioni agevolative di interesse per i tributi degli enti territoriali:
- la definizione delle controversie tributarie pendenti dietro apposita istanza;
- la conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- la rinuncia agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione;
- lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione;
- lo stralcio delle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada;
- la rottamazione delle cartelle esattoriali.
Alcune di queste disposizioni sono state introdotte o modificate in sede di approvazione della legge.

Definizione controversie tributarie pendenti facoltativa per gli enti territoriali
Gli enti territoriali hanno facoltà di applicare con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti (leggi per le Regioni e deliberazioni per gli Enti locali-Comuni, Città metropolitane, Province) le disposizioni che disciplinano la definizione delle controversie tributarie pendenti.
I commi da 186 a 204 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 stabiliscono che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Le modalità e i termini delle definizioni sono disciplinati in modo dettagliato:
-in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia;
- in deroga a quanto innanzi indicato, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, innanzi vista, per la parte di atto annullata;
- le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
- le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata;
- la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023 per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
- entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato;
- dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023;
- le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
- nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate;
- per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023;
- l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine;
- per i processi dichiarati estinti, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata;
- la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente;
- con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione;
- resta ferma, in alternativa alla definizione così disciplinata, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5, legge n. 130/2022.
Tutte queste regole si applicano ai tributi erariali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Sono modellate per questi tributi e per questi enti impositori.
Per l’applicazione di queste disposizioni per i tributi degli Enti territoriali interviene il comma 205 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023. Il comma 205 dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
Secondo questa disposizione:
- all’ente territoriale (regioni, enti locali) è data facoltà di applicare le disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Trattandosi di controversie definibili innanzi la giurisdizione tributaria, sono escluse le controversie relative alla Tariffa corrispettiva dei rifiuti, al CUP e al COSAP;
- in caso di applicazione delle disposizioni l’ente territoriale dovrà legiferare/deliberare entro il 31 marzo 2023;
- stante il testo del comma 205 sembra che l’ente territoriale si debba limitare alla semplice applicazione senza modificazioni del quadro normativo delineato per i tributi erariali;
- la definizione riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale (il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari, le società in house dei Comuni che risultano affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali).

Conciliazione agevolata delle liti fiscali alternativa e facoltativa per gli enti territoriali
Il comma 206 stabilisce che, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.
In forza del comma 205, gli enti territoriali possono applicare, con apposito atto, le disposizioni che disciplinano la definizione delle controversie tributarie pendenti (commi da 186 a 204).
Adesso si dispone, tra l’altro, che in alternativa alla definizione agevolata di cui al comma 205 le controversie pendenti possono essere definite con l’accordo conciliativo. Non è aggiunto altro (neanche nei successivi commi da 207 a 212).
Stante la stesura della disposizione, si è dell’avviso che, una volta che l’ente territoriale provvede a deliberare la definizione agevolata (comma 205), scattano le disposizioni di cui al comma 206 e successivi. In definitiva, una volta esercitata la facoltà, la controversia pendente può essere definita ai sensi dei commi da 186 a 205 o in alternativa con la conciliazione agevolata.
I commi da 206 a 212, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205, consentono di definire (entro il 30 giugno 2023) con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata alle liti fiscali pendenti in Cassazione: alternativa e facoltativa per gli enti territoriali
Il comma 213 stabilisce che, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
Gli enti territoriali, in forza del comma 205, possono applicare le disposizioni che disciplinano la definizione delle controversie tributarie pendenti (commi da 186 a 204).
Adesso si dispone, tra l’altro, che in alternativa alla definizione agevolata di cui al comma 205 per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte. Non è aggiunto altro (neanche nei successivi commi da 214 a 218).
Stante la stesura della disposizione, si è dell’avviso, che una volta che l’ente territoriale provveda a deliberare la definizione agevolata (comma 205) scattano le disposizioni di cui al comma 213 e successivi. In definitiva, una volta esercitata la facoltà, la controversia pendente può essere definita ai sensi dei commi da 186 a 205 o in alternativa il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e sanzioni Codice della strada
Il comma 227 stabilisce che, per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali (sono compresi, quindi, gli enti territoriali), l’annullamento automatico (comma 222) opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.
Si dispone, altresì, che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati. L’annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori (tra questi gli enti territoriali) di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
Infine, si stabilisce che, dalla data del 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con comunicato stampa del 5 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio.
L’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro. Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni e interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).
L’annullamento automatico, continua l’Agenzia, non riguarda invece le somme dovute a titolo di capitale; rimborso spese per procedure esecutive; diritti di notifica.
Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, legge n. 689/1981 e quelli di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.

Comunicazione di non applicazione dello stralcio
Ciò premesso, continua l’Agenzia, l’art. 1 comma 229, della legge di Bilancio 2023 prevede che gli Enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.
La comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell’art. 1 commi 227 e 228, legge n. 197/2022 (e quindi la non applicazione dell’annullamento automatico parziale) deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:
- il modulo in formato .pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
- copia del provvedimento adottato.
La comunicazione può essere effettuata esclusivamente dagli enti creditori di cui all’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022 che hanno affidato i loro carichi all’Agente della riscossione.
Eventuali comunicazioni inviate alla casella PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it da soggetti diversi da tali enti non saranno prese in carico.

La rottamazione delle cartelle esattoriali
I commi da 231 a 251 della legge di Bilancio 2023 disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai D.L. n. 193/2016, n. 148/2017, n. 119/2018, n. 34/2019 e dalla legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018). Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con questa adesione alla definizione agevolata è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Vengono riprodotte in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione.
A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che rimettono in termini, con riferimento ai precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio), i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti dei quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge.