Controlli fiscali, al contribuente il diritto di conoscere anche l’esito negativo.

Un emendamento apportato in sede di conversione in legge al decreto Semplificazioni introduce un ulteriore aspetto di trasparenza nel rapporto Erario e contribuente.
In particolare, la nuova disposizione (articolo 6-bis della legge 122/2022, di conversione del citato Decreto 73/2022) prevede che al termine della fase istruttoria, in seguito ad un controllo fiscale, il contribuente debba essere avvisato del termine della stessa.
Nella sostanza, viene introdotto l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare la conclusione di attività istruttorie di controllo a carico di quel contribuente che è stato informato dell’inizio delle stesse; l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare entro sessanta giorni dal termine dell’attività di verifica la fine dell’azione di controllo.
Saranno ammesse forme di comunicazione smart, come per esempio via Sms, email o anche con l’AppIO.
Si resta in attesa, ora, di un provvedimento dell’Agenzia per le disposizioni attuative della norma.
La modifica normativa approvata in sede di conversione del DL Semplificazioni fiscali modifica e integra l’articolo 6 della legge n. 212/2000 (Statuto dei contribuenti) rubricato “conoscenza degli atti e semplificazione” con la introduzione di un nuovo comma 5-bis.
Fino ad oggi, come noto, il contribuente veniva avvertito di quando i controlli iniziavano, ma spesso non si conosceva il momento in cui l’Agenzia terminava le verifiche qualora queste non portavano a rettifiche in capo al contribuente, con la determinazione di una situazione di incertezza decisamente fastidiosa. E’ caso ad esempio dei controlli formali delle dichiarazioni fiscali, degli inviti al contraddittorio e dei questionari, ma anche di attività istruttorie esterne come le indagini finanziarie. Diversamente in caso di verifica fiscale questa andava necessariamente conclusa con un verbale, anche di esito negativo.
In risposta alle richieste, da parte dell’Agenzia veniva opposto che una eventuale archiviazione del procedimento era un atto interno che non doveva essere reso esternamente all’Ufficio competente.
L’ipotesi più frequente fra quelle interessate dovrebbe essere rappresentata dal controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973 che come regola precede la mera richiesta di documentazione da parte del contribuente (scontrini, fatture, crediti d’imposta, ritenute, oneri detraibili o deducibili) e anche tutte le ipotesi di invio di questionari e richieste documentali mirate.
Di questa attività il contribuente non conosceva né l’esito né l’eventuale momento di archiviazione della sua posizione.
Con la modifica in commento, a seguito del controllo della documentazione prodotta dal contribuente l’Amministrazione, valutata la regolarità della posizione del contribuente, sarà tenuta a comunicare al contribuente l’archiviazione del controllo.
Questa nuova comunicazione non sarà invece applicabile alle procedure di liquidazione automatizzata di cui agli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 il cui esito sarà monitorato nel cassetto fiscale del singolo contribuente.