LA NUOVA SUPER ACE, MA SOLO PER IL 2021.

Prima introdotta (dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011 e dal D.M. 3 agosto 2017), poi abrogata (dall’art. 1, comma 1080, legge n. 145/2018 con la contestuale abrogazione della “mini IRES”) e poi ripristinata (dall’art. 1, comma 287, legge n. 160/2019 già dal periodo d’imposta 2019, con la contestuale cancellazione della c.d. “mini IRES” mai entrata in vigore).

Stavolta l’ACE viene potenziata e rafforzata.

Per il solo 2021 (più tecnicamente, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e quindi nel 2021 per i contribuenti “solari”), essa si trasforma in “ACE innovativa”, di fatto introducendosi una sorta di doppio binario agevolativo.

Per l’anno 2021, infatti, il tradizionale principio stabilito dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 201/2011, secondo cui l’incremento della base ACE è unitariamente calcolato per differenza rispetto alla data del 31 dicembre 2010, subirebbe una divaricazione di computo e l’incremento registrato tra il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2020 beneficerebbe di un coefficiente maggiorato del 15%, rispetto alla base ACE pregressa, calcolata sul periodo che va dal 2011 al 2020, la quale continuerebbe invece ad essere agevolata in base al coefficiente di remunerazione dell’1,3%.

Aldilà, peraltro, del già forte incremento della misura percentuale dell’agevolazione (che accorda, rispetto alle regole ordinarie, un beneficio di circa 11 volte superiore), una delle parti più qualificanti della nuova misura consiste nella deroga al criterio del pro rata temporis, vale a dire nel fatto che gli incrementi del patrimonio netto 2021 (ad esempio, utile accantonato 2020 o versamenti e conferimenti a titolo patrimoniale dei soci) rileverebbero indipendentemente dalla data di versamento e ciò significherebbe che anche conferimenti effettuati negli ultimi giorni del 2021 andrebbero a rilevare per l’anno considerato in modo integrale.

La portata ancor più interessante dell’ACE potenziata per contrastare la depressione economica emerge anche dall’innovativa possibilità opzionale di trasformare il beneficio della detassazione del reddito in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo. Il credito verrebbe calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020, di fatto riproducendosi un meccanismo analogo a quello oggi previsto per trasformare le eccedenze ACE in crediti IRAP.
Poiché, peraltro, si prevede che l’utilizzo del credito sarà reso possibile dal giorno successivo a quello dell’avvenuto incremento (conferimento, delibera assembleare di accantonamento dell’utile, rinuncia al credito, etc.), appare del tutto evidente come il dichiarato obiettivo legislativo sia quello di consentire un’anticipazione temporale di diversi mesi del beneficio, attesa la circostanza che gli incrementi “ordinari” della base ACE andrebbero a ridurre gli importi dovuti a titolo di saldo IRPEF o IRES e, in sostanza, quindi, con gli incrementi da “super ACE” si potrebbe godere di benefici finanziari già nel 2021, senza dover attendere giugno o luglio del 2022.
Il credito d’imposta potrebbe essere ben presto utilizzabile in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, ma esso potrà essere richiesto sia rimborso che ceduto a terzi, con la facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti ed è, quindi, anche per questo che la norma di rafforzamento della patrimonializzazione delle imprese per reagire alle difficoltà economiche da pandemia si rivela strumento particolarmente adeguato per potersi trasformare in volano finanziario e altrettanto opportune appaiono le clausole che, in concreto, mirano a fare sì che gli incrementi posti alla base di calcolo della “super ACE 2021” rimangano nel patrimonio dell’impresa almeno sino alla fine del 2023, in modo tale da evitare immissioni di denaro temporanee e strumentali al solo beneficio fiscale/finanziario.

Peraltro, particolarmente complesso è proprio il meccanismo che regola il funzionamento di un possibile recupero dell’agevolazione fiscale, che si ha nel caso in cui, nei due anni successivi al 2021, il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite in bilancio.
Poco condivisibile, infine, appare la soglia quantitativa inserita dal legislatore per la fruizione dell’ACE innovativa.
Infatti, la variazione in aumento rilevante per il beneficio maggiorato è stata fissata a un importo di 5 milioni di euro (così ridotto rispetto ai 10 milioni che circolavano nelle bozze dei giorni scorsi), limite che è stato previsto in maniera del tutto indipendente dall’ammontare del patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio.
Per incentivare, in un momento storico come questo, la patrimonializzazione delle imprese va fatto ogni sforzo possibile, perché la ripresa economica e dell’occupazione passa anche, e soprattutto, da provvedimenti come questi.