Decreto Sostegni bis: il nuovo tax – credit locazioni per tutte le attività.

Il decreto Sostegni bis, ancora non pubblicato in GU alla data di redazione del presente articolo, ha previsto la proroga e la estensione del tax credit sulle locazioni.

Il legislatore è intervenuto su più livelli potenziando il beneficio a seconda della diversa tipologia di soggetti ed estendendolo di fatto a tutte le categorie di attività.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Il primo intervento ha modificato l’art. 28, comma 5, ultimo periodo riguardante la disciplina delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
La norma precedente alla modifica prevedeva per questi soggetti la possibilità di fruire del relativo credito d’imposta fino al 30 aprile 2021. Quest’ultimo termine è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2021.
Pertanto, prima dell’approvazione del decreto Sostegni bis, i soggetti operanti nel settore turistico potevano beneficiare ininterrottamente del credito d’imposta per l’arco temporale compreso tra marzo 2020 e il 30 aprile 2021.
Ora, invece, il beneficio è stato esteso comprendendovi i canoni fino al mese di luglio 2021.
Il credito d’imposta spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi, ma tale previsione non rappresenta una novità essendo un’indicazione già presente all’interno del comma 3 dell’art. 28 del decreto Rilancio.

Nuovi parametri di riferimento e temporali del tax – credit loczioni per tutte le attività.
La seconda parte della norma estende amplia il credito d’imposta con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, ma a condizioni parzialmente diverse e più favorevoli rispetto a quello previste dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020.
Il tax credit locazioni può essere fatto valere dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione i cui ricavi o compensi relativi al secondo periodo d’imposta antecedente non abbiano superato i 10 milioni di euro.
Pertanto si tratta della generalità dei soggetti che ha potuto beneficiare del tax credit per i mesi da marzo a giugno 2020 e, se esercente un’attività stagionale, per i mesi da aprile a luglio.
L’art. 8-bis del D.L. n. 137/2020 aveva esteso l’ambito temporale del beneficio comprendendo anche i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Tuttavia, tale estensione era limitata alle attività di cui ai codici Ateco riportati, rispettivamente, negli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori.
Ora, invece, la possibilità di far valere il credito d’imposta nei mesi da gennaio a maggio 2021 riguarda ogni attività, indipendentemente dal codice ATECO e dalla localizzazione geografica con un limite di ricavi che, come detto, è stato elevato da 5 a 10 milioni di euro.
In buona sostanza, per fruire del credito d’imposta relativo ai canoni da gennaio a maggio 2021, la riduzione del fatturato deve essere di almeno il 30% -e non più del 50%- per il periodo aprile 2021-marzo 2020 rispetto ai 12 mesi precedenti. .

L’estensione temporale riguarda anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La condizione della riduzione del fatturato non è prevista, logicamente, per gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionali e gli enti religiosi.
Inoltre, il credito di imposta per i mesi da gennaio a maggio 2021 può essere fatto valere, indipendentemente dalla riduzione del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.