BILANCI 2020. RIVALUTAZIONE BENI COME FARE.

L’esercizio in chiusura al 31.12.2020 vede la nuova grande opportunità di rivalutazione dei beni d’impresa.
La norma sulle rivalutazione dei beni è contenuta nell’articolo 110 del D.L. n. 104/2021 (decreto Agosto) che ha previsto a favore delle società di capitali ed enti commerciali che redigono il bilancio in base agli OIC e, tra gli altri, anche dei soggetti non residenti con Stabile Organizzazione in Italia, la rivalutazione dei seguenti beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio di riferimento):
- beni materiali e immateriali esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
- partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Le principali novità contenute nella normativa introdotta dal decreto Agosto rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione sono in sintesi le seguenti:
- la possibilità di effettuare una rivalutazione anche ai soli fini civilistici, senza dover assolvere alcuna imposta sostitutiva;
- la facoltà di operare la rivalutazione anche per singolo bene, senza dover procedere necessariamente per categorie omogenee;
- la previsione di un’aliquota unificata (3%) notevolmente ridotta rispetto a quella prevista in passato;
- la decorrenza del riconoscimento dei maggiori valori affrancati a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione/riallineamento (effetto prima differito a partite dal terzo esercizio successivo);
- l’estensione dell’ambito oggettivo della disciplina del riallineamento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali iscritte in bilancio.
Per le modalità applicative delle operazioni di rivalutazione beni sul bilancio di esercizio 2020 la normativa rinvia alle precedenti disposizioni legislative in materia, di cui si dirà in seguito.
Si segnala che -con specifico riferimento all’ambito oggettivo e soprattutto per quanto attiene la rivalutazione dei beni immateriali (marchi, avviamento)- di recente l’Organismo italiano di contabilità, con il documento interpretativo n. 7 pubblicato il 31 marzo 2021, ha reso interessanti chiarimenti.
Sotto l’aspetto operativo i beni presenti in bilancio possono quindi essere rivalutati:
- ciascuno in modo distinto senza, perciò, dover rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (come accaduto in passato);
- nel limite del valore ad essi attribuibile in base (i) alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa ovvero (ii) ai valori correnti.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e quindi, di norma, nel bilancio al 31 dicembre 2020 (c.d. “bilancio di rivalutazione”).
Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 se approvato successivamente al 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto) e a condizione che i beni d’impresa e/o le partecipazioni da rivalutare risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa ove è opportuno indicare i criteri e le modalità attraverso cui la rivalutazione è effettuata. In particolare per i beni immobili, non destinati alla rivendita, la normativa non impone una perizia di stima ma questa potrebbe rendersi opportuna per dimostrare che l’importo del bene rivalutato non supera il suo valore corrente.
Come anticipato la rivalutazione può essere effettuata:
- con valenza anche fiscale, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva, ai fini IRES e IRAP, molto favorevole del 3% (misura valida per tutti i beni rivalutabili ammortizzabili e non ammortizzabili);
- ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposta sostitutiva.
Ai fini fiscali la rivalutazione in oggetto produce effetti (questa altra importante novità) sin dall’esercizio 2021 per quanto attiene gli ammortamenti dei beni rivalutati, mentre dal 1.1.2024 per quanto attiene la determinazione delle plusvalenze in caso di vendita del bene rivalutato.
La rivalutazione operata a soli fini civilistici comporta la determinazione di un cd “doppio binario” contabile-fiscale e l’impresa dovrà tenere conto sia nei propri bilanci che nelle dichiarazioni dei redditi della differenza di valore del bene.
La rivalutazione comporta come contropartita l’iscrizione di una riserva di patrimonio netto da iscrivere nella voce A.III, al netto dell’imposta sostitutiva (3%), che deve essere designata con riferimento alla normativa istitutiva.
Se non affrancata emergerà come riserva in sospensione di imposta (se la rivalutazione del bene ha valenza anche fiscale) che, in caso di distribuzione:
a) concorre alla formazione del reddito imponibile sia della società (importo erogato lordo dell’imposta sostitutiva del 3%) che dei soci,
b) comporta il riconoscimento in capo alla medesima società di un credito di imposta ai fini IRES in misura pari all’imposta sostitutiva (3%);
La rivalutazione ai soli fini civilistici produce la emersione di una riserva che in caso di distribuzione:
a) non ha conseguenze fiscali in capo alla società,
b) concorre alla formazione del reddito imponibile dei soci.
É possibile “affrancare” la riserva suddetta (se iscritta rispetto ad una rivalutazione con valenza anche fiscale) mediante il pagamento di una imposta sostitutiva, ai fini IRES e IRAP, del 10% che eliminerebbe gli effetti fiscali sulla società (non sui soci) in caso di distribuzione.
Le imposte sostitutive (3% sulla rivalutazione ed eventuale del 10% sulla Riserva) dovranno essere versate in un massimo di tre rate annuali di pari importo:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (i.e. 2020, per i soggetti «solari»),
- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni:
- i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni;
- attestare che la rivalutazione non ecceda i limiti di valore previsti dalla normativa.
In sede di formazione e approvazione del bilancio dell’esercizio in cui viene operata la rivalutazione (di norma il bilancio al 31 dicembre 2020):
- gli amministratori, nel verbale del consiglio di amministrazione, devono far riferimento alla rivalutazione ed ai relativi effetti sul patrimonio netto;
- l’assemblea deve far riferimento alla rivalutazione ed ai relativi effetti sul patrimonio netto e deliberare in merito all’apposizione del vincolo di sospensione di imposta della riserva di rivalutazione.