Il bonus affitti per l’ente non commerciale senza partita iva

Con la risposta a interpello n. 160 dell’8 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di bonus affitti.
Il Decreto Rilancio all’art. 28 ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile in relazione ai canoni di locazione.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Possono fruire del credito di imposta gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
In considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 4 i predetti soggetti possono fruire del menzionato credito d’imposta, anche nelle ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
Al riguardo, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR.
In tal caso, qualora tale ultima attività risulti di ammontare superiore al limite di 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, l’ente non potrà fruire del credito d’imposta.
Come precisato nella risoluzione n. 68/E del 2020, ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a 5 milioni di euro, per gli enti non commerciali, devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.
Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, 5, 6 e 7, dell’articolo 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
In relazione alla verifica dei flussi reddituali, come chiarito nella citata circolare 14/E del 2020, per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Per gli enti non commerciali che svolgono solo, occasionalmente, attività commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita IVA, il credito d’imposta va determinato sull’importo dell’affitto al lordo dell’IVA, in quanto in tale particolare ipotesi l’imposta rappresenta per l’ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.