Torna la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti all’1.1.2021.

La legge di Bilancio 2021 consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 e le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.
La redazione e il giuramento della perizia di stima, adempimenti ancora necessari per la rivalutazione, dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.
Quattro proroghe in 12 mesi
In un arco temporale di 12 mesi, la norma contenuta negli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 ha visto rinviati o prorogati i termini di applicazione per ben quattro volte.
Dapprima la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha prorogato per il 2020 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni, uniformando la misura dell’imposta sostitutiva all’11% sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del valore dei terreni. Il valore rideterminato di terreni e quote doveva risultare da un’apposita perizia che va redatta e giurata entro il 30 giugno 2020.
Quindi, il decreto Rilancio ha ulteriormente prorogato la possibilità di rivalutazione per gli stessi beni, ove posseduti al 1° luglio 2020, individuando nel 30 settembre 2020 il termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva.
Infine, la legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto Rilancio, ha rinviato al 15 novembre 2020 il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2021
Con la legge di bilancio 2021 si riapre, quindi, una nuova opportunità per poter affrancare la tassazione ordinaria di plusvalenze realizzabili e, pertanto, persone fisiche non esercenti attività d’impresa, società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, enti non commerciali (per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa e soggetti non residenti) e soggetti privi di stabile organizzazione in Italia, avranno a disposizione una nuova opportunità.
Per quanto concerne gli effetti prodotti dal perfezionamento della procedura in argomento, la rivalutazione produce effetti unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c), e c-bis) del TUIR; ossia il valore rivalutato viene assunto in luogo del costo o valore di acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza/capital gain.
Diversamente, nessuna rilevanza assume la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi di capitale (art. 47, commi 5 e 7, TUIR). In termini operativi ciò vuol dire che nell’ipotesi di cessione di una partecipazione rivalutata, il valore della stessa affrancato mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% viene considerato come base di calcolo del capital gain.

Va, inoltre, rammentato che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 (modifiche che hanno uniformato il regime di tassazione dei capital gain sia che essi derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate che non qualificate), sui redditi finanziari realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, dal 1° gennaio 2019 si applica in entrambe le ipotesi l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.
Appare, infine, opportuno segnalare che i contribuenti che hanno già provveduto alla rivalutazione delle quote e terreni in ossequio alle normative pro tempore vigenti, potranno detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la riapertura dei termini della rivalutazione (se si decide di ricorrervi) l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 47/E del 2011), il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni o dei terreni anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative e anche quando l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Al ricorrere di tale fattispecie, il contribuente può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già corrisposta in occasione di precedenti procedure di rivalutazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.