Credito di imposta beni 4.0. Le novità dal 2021.

La legge di Bilancio, piuttosto che prorogare al 2021 il super e l’iperammortamento in favore delle imprese, misure che in sostanza consentivano di accrescere a fini fiscali i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti, ha preferito sostituire tali agevolazioni con un tax credit per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
La necessità di supportare la trasformazione tecnologica (Transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano, anche in chiave di sostenibilità ambientale, ha portato alla scelta del “credito d’imposta”. Tale preferenza è riferibile all’annunciata revisione, risalente a considerazioni dell’Esecutivo del novembre 2019, delle misure fiscali a sostegno del “Piano industria 4.0″ e alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure fiscali Industria 4.0.

Novità della legge di Bilancio 2021
L’art. 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) nell’ambito del rafforzamento del programma “transizione 4.0”, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
Rientrano in tale riforma anche il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, nonché la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16). Nel prorogare la misura introdotta dalla Manovra 2020 sino al 2022, a più favorevoli condizioni, il comma 1064 chiarisce che l’agevolazione potrà essere fruita anche dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario; superato, quindi, il comma 199 della legge n. 160/19 che aveva precluso l’agevolazione a tali contribuenti.

Documentazione e modalità operative
Il Piano Transizione 4.0 riceve in eredità le modalità tecniche ed operative del noto “Piano Industria 4.0”. Le imprese che accedono al tax credit 4.0 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito come pure della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
La legge di Bilancio 2021 consente, quindi, il cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo originariamente sostenuto.
Il comma 1056 afferma che “alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo”.
Per le imprese che hanno investito in beni strumentali, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il tax credit spettante per i beni ordinari per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 mln di euro, è utilizzabile in compensazione anche in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’impresa acquisti beni 4.0, ma l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, nel primo anno “di effettiva interconnessione” la stessa, potrà iniziare a fruire del credito d’imposta che spetterebbe come se avesse acquistato beni ordinari.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento del costo agevolabile. Le fatture e l’ulteriore documentazione inerente l’acquisizione dei beni dovranno contenere specifico riferimento agli articoli oggetto della misura.
Per quanto concerne gli investimenti 4.0, le imprese sono tenute a produrre, inoltre, una perizia asseverata rilasciata da un tecnico (ingegnere o da un perito industriale) iscritto all’albo o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e possiedono caratteristiche tecniche riconducibili agli elenchi di cui agli allegati A e B allegati alla legge n. 232/2016.
Per i beni il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300 mila euro, la perizia può essere sostituita con una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al MISE di esprimere un proprio parere.
A questi crediti d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del D.L. n. 78/2010).