Come slittano i versamenti di novembre: dal D.L. Agosto al D.L. Ristori bis

Si ritorna a parlare di sospensioni e proroghe dei versamenti delle imposte a causa del dilagare dell’epidemia da Coronavirus.
Ma ora, rispetto a quanto accaduto in primavera allorquando le sospensioni sono state generalizzate, perché generalizzato è stato il lockdown, si assiste ad una situazione a macchia di leopardo, con sostanziali differenze sia in merito ai soggetti interessati sia alla collocazione territoriale degli stessi.
A prevedere questa nuova stagione di sospensioni e proroghe è il decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) che segue a pochi giorni il precedente decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) con l’intento di dare un valido aiuto, in termini economici alle categorie che, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020, sono state maggiormente penalizzate dalle nuove restrizioni.
Infatti, si ricorda, con questo D.P.C.M. l’Italia è stata divisa, a livello regionale, in tre aree (gialle, arancioni e rosse), prevedendo per le zone a maggior rischio epidemiologico (zone arancioni e rosse) alcune restrizioni graduate sino ad arrivare, per le zone rosse, ad un vero e proprio lockdown.
E con la stessa gradualità si applicano le nuove norme che si sintetizzano di seguito.

Slittamento acconto di novembre per i soggetti ISA
La prima misura riguarda l’acconto di novembre delle imposte dirette e dell’IRAP.
Premesso che nelle ultime settimane ci sono stati altri interventi in materia, il decreto Ristori bis interessa alcune categorie economiche che presentano determinati requisiti e che operano solo in alcune regioni d’Italia.
Andando nel dettaglio, la norma riguarda:
- le categorie economiche sono quelle elencate nell’allegato 1 del D.L. n. 137/2020, come integrato dal decreto Ristori bis (si tratta, tra gli altri, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema);
- le categorie economiche elencate nell’allegato 2 del decreto tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.
Dal punto di vista soggettivo, appartenere a una delle predette categorie non è sufficiente a godere della proroga.
Infatti, si deve trattare di soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Inoltre, vi rientrano anche:
- i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Una volta definiti i soggetti interessati, per comprendere se possono o meno godere della proroga, occorre valutare la zona in cui operano.
Infatti, la norma si applica ai predetti soggetti che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020”.
Quindi le attività devono essere ubicate nella zona rossa.

Inoltre, possono beneficiare della proroga anche gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020” (si tratta della zona arancione).
Per tutti costoro, come anticipato, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza alcuna maggiorazione.

Da ricordare anche che resta in vigore la norma, contenuta nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) in base alla quale, per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Per completezza, ai fini del calcolo dell’acconto, va detto che, con una norma contenuta nel decreto Liquidità (art. 20, D.L. n. 23/2020), con riferimento agli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi acconti 2020), è stato disposto che non si applicano le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione.

Sospensione versamenti ritenute, addizionali e IVA di novembre
L’altra novità che interessa i versamenti consiste nella sospensione delle imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e IVA relativi al mese di novembre.
In particolare, è prevista la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti relativi all’IVA.
Poiché si parla di “termini che scadono nel mese di novembre 2020” si fa riferimento ai versamenti in scadenza a novembre, quindi, relativi alle ritenute di ottobre o all’IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre, tutti in scadenza il 16 novembre.
La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021, data entro la quale occorre versare l’intero importo (senza sanzioni e interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili.
Anche in questo caso, però la sospensione non vale per tutti i contribuenti. Infatti, la norma si applica ai soggetti che:
- esercitano le attività economiche sospese (art. 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020) quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche, giusto per citarne alcune, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle);
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosso o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L., oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).