Bonus pubblicità si (ri)parte dal 1 settembre 2020.

Si apre la finestra supplementare per accedere al bonus pubblicità con le regole speciali previste dal decreto Rilancio e chiarite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020. Con il regime straordinario, valido solo per il 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche on line e su radio e tv locali e, limitatamente al 2020, nazionali non partecipate dallo Stato. Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda a marzo, se vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari potranno sostituire la prenotazione già inviata con una nuova, altrimenti resta valida quella già trasmessa. Il relativo credito d’imposta richiesto sarà automaticamente rideterminato con i nuovi criteri.

Nuovo appuntamento con il bonus pubblicità. Il 1° settembre 2020 apre infatti lo sportello straordinario per accedere al credito d’imposta con la disciplina speciale dettata dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, articolo 186).
Le nuove regole ampliano la platea dei beneficiari e le categorie di spese ammissibili.
Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2020. L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nella concessione del bonus. Quindi, nessun click day. Il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Maggiori risorse dal decreto Agosto
Lo stanziamento previsto per l’anno 2020, inizialmente stabilito dal decreto Rilancio a 60 milioni, è stato incrementato dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, articolo 96) a 85 milioni di euro, di cui:
- 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Nuovi soggetti ammessi a presentare domanda
Il regime straordinario in vigore nel 2020 amplia notevolmente la platea dei soggetti beneficiari, consentendo la presentazione delle domande a soggetti altrimenti esclusi.
Secondo la disciplina ordinaria (articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018), possono beneficiare del credito di imposta – pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati – i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato) e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Secondo il regime speciale previsto dal decreto Rilancio, il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
Il beneficio spetta quindi in relazione agli investimenti programmati ed effettuati nel 2020: come precisato anche nella circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, condizione invece prevista per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”.
La modalità di calcolo straordinaria (sul totale degli investimenti pubblicitari del 2020) fa venir meno, per l’anno 2020, anche il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.
Di conseguenza, limitatamente al 2020, il credito d’imposta può essere richiesto anche da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che:
- effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
- hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Nuovi gli investimenti ammissibili
La disciplina speciale per il 2020 estende anche l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta, includendovi anche gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (si veda anche la circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
A seguito di tale previsione, per le domande presentate nella finestra straordinaria, sono ammissibili al credito di imposta le spese per campagne pubblicitarie:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.
Come chiarito nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito:
- nel caso di investitori con regime di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA);
- può essere considerato investimento ammissibile anche l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa.
Ai fini del beneficio, gli organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.
Sono escluse:
- le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
- le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa. Tuttavia, secondo quanto specificato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito, nel caso di acquisto degli spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.
Come si presenta la domanda
La comunicazione di prenotazione del credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.
La trasmissione può essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020 o direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
Per chi ha già presentato domanda
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, se vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari, dal 1° al 30 settembre 2020 potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova.
Se non verrà presentata una nuova prenotazione resterà valida quella già trasmessa e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà automaticamente rideterminato, al termine della nuova finestra temporale, con i nuovi criteri.
Credito di imposta “teorico”
Il credito d’imposta richiesto nella domanda di prenotazione è esclusivamente un credito “teorico”.
Esempio
Si supponga che un’impresa nel 2020 effettui investimenti pubblicitari pari a euro 120.000, di cui:
- euro 80.000 sulla stampa;
- euro 40.000 su radio e TV.
Per il regime straordinario valido nel 2020, il credito di imposta richiesto nella domanda di prenotazione sarà pari al 50% dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati.
Per il caso in oggetto, il credito di imposta richiesto sarà pari a euro 60.000, di cui:
- euro 40.000 (80.000×50%) per gli investimenti pubblicitari sulla stampa;
- euro 20.000 (40.000×50%) per gli investimenti pubblicitari su radio e TV.
Il credito d’imposta effettivamente liquidato, infatti, potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate; in tal caso, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.
Confronto tra disciplina ordinaria e straordinaria

Disciplina ordinaria
Disciplina straordinaria valida nel 2020
Misura del credito di imposta
75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
50% dell’importo totale degli investimenti effettuati.
Soggetti beneficiari
Soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa cartacea ed online, giornali e sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali.
Non è necessario:
- aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (stampa e radio-tv);
- rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.
Investimenti ammissibili
Investimenti pubblicitari effettuati:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line:
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Investimenti pubblicitari effettuati:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line:
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Modalità di accesso
- Dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”
- Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” devono inviare la dichiarazione attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
- Dal 1° al 30 settembre 2020 apre la finestra straordinaria per inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” secondo la disciplina speciale dettata dal decreto Rilancio
- Dal 1° al 31 gennaio 2021, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” devono inviare la dichiarazione attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020