Bonus per le sanificazioni chiarimenti dalla circolare n. 25/2020

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020), con l’articolo 125 ed al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Spese ammissibili
La norma individua con precisione le spese ammissibili all’agevolazione. Trattasi di quelle sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono state stabilite dal provvedimento 10 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, mentre i primi chiarimenti interpretativi sono stati forniti dalla circolare 10 luglio 2020 n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate.
Certificazione delle attività di sanificazione
Proprio nel documento di prassi appena richiamato, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in relazione alle spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, con riferimento alle attività di sanificazione deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Inoltre, è stato ulteriormente precisato che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti.
La centralità di questi aspetti, unitamente alla vaghezza del chiarimento interpretativo, hanno indotto i contribuenti a chiedere ulteriori chiarimenti in merito alla certificazione ed ai protocolli; quesiti che hanno trovato riscontro nella recente circolare 20 agosto 2020 n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate.
Con riguardo ai “protocolli di regolamentazione”, il documento di prassi chiarisce che è anzitutto necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.
Ne consegue che saranno gli operatori della sanificazione a dover predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del Coronavirus.
Pulizia impianti di condizionamento
L’altro ambito in cui sono intervenuti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguarda la pulizia degli impianti di condizionamento.
Il dubbio che ha portato alla formulazione del quesito cui è stata fornita risposta con il documento di prassi deriva dalla constatazione che nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020”, in relazione alle diverse attività produttive è previsto che: “Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.
Non è chiaro, quindi, se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrino tra le spese “sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività” il cui sostenimento dà origine al credito d’imposta.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamata anche la precedente circolare n. 20/E del 2020, ritiene che l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientri tra quelle di sanificazione, così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.
Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri, finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle che rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta.