I NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO ALL’AGENTE RISCOSSIONE DOPO IL DECRETO RILANCIO

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le novità del Decreto Rilancio che riguardano l’attività di riscossione.
Il Decreto Legge 34/2020 (“Decreto Rilancio”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21, e contiene “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con riferimento alle cartelle è stato previsto il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.
Con riferimento alla rottamazione ter, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
Inoltre è stato previsto il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Infine, è stata prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento.