Decreto Rilancio: le misure per incentivare le RICAPITALIZZAZIONI DELLE IMPRESE.

Per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l’aumento del capitale sociale di una o più società, i soci beneficeranno di un credito d’imposta pari al 20% delle somme conferite; l’investimento massimo del conferimento su cui calcolare il bonus non può eccedere 2.000.000 euro, a condizione che non siano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024 (in caso contrario i soci dovranno restituire il beneficio).
Lo prevede il decreto Rilancio tra le misure di rafforzamento patrimoniale delle PMI. Alle società ricapitalizzate sarà, invece, riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino alla concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.

In un’ottica di diversificazione degli aiuti alle imprese e, al fine di scongiurare eventuali sottocapitalizzazioni aziendali, il Governo, con il decreto Rilancio al momento non ancora pubblicato in G.U. e non disponibile nella versione finale, ha previsto un articolato sistema di agevolazioni fiscali e di misure di sostegno finanziario dirette a incentivare i conferimenti patrimoniali dei soci in società di medie dimensioni con sede nel territorio nazionale.
La norma richiede il rispetto di differenti condizioni per poter fruire dei benefici previsti.
Nello specifico, ai soci conferenti dovrebbe essere riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle somme conferite mentre per le società ripatrimonializzata viene previsto un differente criterio di calcolo del credito d’imposta, parametrato alle perdite realizzate e al patrimonio netto della società. Quest’ultima agevolazione, per essere riconosciuta, presuppone il ricorrere di ulteriori e più rigide condizioni. Inoltre, la norma prescrive l’istituzione di un fondo finalizzato alla sottoscrizione di strumenti finanziari (obbligazioni o titoli di debito) emessi dalle società a seguito della ricapitalizzazione.
L’efficacia di tutte le misure previste resta subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE, al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte della Commissione europea.

Soggetti interessati
Le agevolazioni previste dalla nuova disciplina riguardano il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali, quali società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata e delle società cooperative, con l’esclusione degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione non finanziaria e finanziaria, aventi sede legale e amministrativa in Italia e che abbiano:
a) un ammontare di ricavi – art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR – relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. La soglia minima si innalza a 10 milioni se la società intende aderire al fondo istituito per l’emissione di strumenti finanziari partecipativi connessi alla patrimonializzazione;
b) a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, subito una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (art. 85, comma 1, lettere a, TUIR), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
c) deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto, ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.
Inoltre, si prevede che l’impresa ricapitalizzata, per poter accedere al credito d’imposta, nonché, per poter procedere con l’emissione di strumenti finanziari destinati a essere sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI di neo-istituzione debba:
- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento n. 651/2014, del Regolamento n. 702/2014 e del Regolamento n. 1388/2014;
- trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.lgs. n. 159/2011;
In ultimo, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo della società non deve essere intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000.

Benefici
I soci, per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l’aumento del capitale sociale di una o più società, dovrebbero beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% delle somme conferite.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2.000.000 di euro, a condizione che non siano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024. In caso contrario, infatti, i soci dovranno restituire il beneficio.
Le società ricapitalizzate, invece, ove soddisfino le ulteriori condizioni prescritte dalla disciplina, dovrebbero vedersi riconoscere, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.
Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione del credito saranno ridotte per un importo pari all’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. Il credito d’imposta, inoltre, sarà utilizzabile in compensazione.

Emissione di strumenti finanziari
Oltre ai benefici fiscali, la misura dovrebbe prevedere l’istituzione di un apposito fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito (rispettivamente per società azionarie e società a responsabilità limitata) – che il decreto Rilancio definisce, collettivamente, come strumenti finanziari -, emessi dalle società patrimonializzata, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR relativo al periodo d’imposta 2019. Il Gestore del Fondo è Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa) S.p.A.
La società emittente può emettere gli strumenti finanziari in deroga ai limiti previsti dal comma 1 dell’art. 2412 c.c., che consente, in via ordinaria, l’emissione di obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. È inoltre previsto che i crediti del Fondo per il rimborso degli strumenti finanziari emessi ai sensi del decreto Rilancio, nel caso in cui la società patrimonializzata sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, siano soddisfatti dopo ogni latro credito ma prima dei crediti per finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c. (cioè di quelli concessi in una situazione di non equilibrata correlazione tra il patrimonio netto e il capitale di debito oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento). La società patrimonializzata deve assume l’impegno di:
(i) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza di intervento del Gestore e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di nonprocedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
(ii) destinare il finanziamento concesso dal Gestore con la sottoscrizione degli strumenti finanziari a sostenere costi di personale, investimenti o capitalecircolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati inItalia; e
(iii) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità daquest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
Non sono dovuti interessi sull’importo capitale degli strumenti finanziari qualora la società emittente abbia mantenuto fino al loro rimborso il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuatoinvestimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilitàambientale.
Gli strumenti finanziari sono rimborsati dalla società emittente decorsi sei anni dalla sottoscrizione. Resta ferma per la società la possibilità di rimborsare i titoli anticipatamente decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione.