Decreto Rilancio le anticipazioni su: 2 CREDITI DI IMPOSTA PER LE MISURE ANTI COVID – 19

Arrivano con il decreto Rilancio (ancora non disponibile nella sua definitiva stesura) due nuovi crediti d’imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.
Un primo bonus, concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, è diretto a favorire la riapertura delle attività economiche in sicurezza. Diversi gli aspetti interessanti del nuovo incentivo: cumulabilità con altre agevolazioni per le medesime spese e possibilità di cedere il credito anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il secondo incentivo non è una novità assoluta, ma piuttosto una nuova versione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI, introdotto dal decreto Cura Italia ed ampliato dal decreto Liquidità.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Il nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico in riferimento agli investimenti finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del decreto Rilancio, la platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta comprende gli operatori con attività aperte al pubblico, come, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Il credito d’imposta riguarda le spese sostenute nel 2020 per gli investimenti necessari per l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus.
Tra gli interventi agevolabili, sono compresi gli interventi edilizi per:
- il rifacimento spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza.
Danno diritto al bonus anche gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.
Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Il credito d’imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro per beneficiario.
Una caratteristica di particolare interesse del nuovo beneficio è la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
L’agevolazione è utilizzabile in compensazione in 10 anni. Al bonus non si applica:
- il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007;
- il limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000.
In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, l’incentivo spettante potrà essere incassato subito.
Il credito d’imposta infatti può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta dovranno essere definiti dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio (presumibilmente, quindi, la circolare dovrebbe vedere la luce nel mese di agosto 2020).

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto di mascherine e DPI
L’altro credito di imposta finalizzato a sostenere l’adozione di misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro è la riscrittura del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI disciplinato all’articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall’articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono abrogati.
Con il decreto Rilancio cambia la platea dei soggetti beneficiari: vengono escluse le imprese, mentre vengono ammessi gli enti del Terzo settore. Confermati invece i professionisti.
L’altra novità riguarda la percentuale agevolativa, che aumenta dal 50 al 60%.
Le risorse messe a disposizione per la nuova agevolazione ammontano a 200 milioni di euro per l’anno 2020 (contro i 50 milioni di euro messi stanziati dal decreto Cura Italia per il precedente credito di imposta).
Il nuovo credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
In particolare, all’incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternativa: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Non si applicano i limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000.
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
- si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
È demandato ad provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio, il compito di stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziate.