Convertito in legge il decreto cura Italia.

Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge con approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati il 24 aprile 2020.
C’è quindi la conferma della sospensione dei versamenti (dall’8 marzo al 31 marzo 2020) e degli adempimenti diversi dai versamenti (dall’8 marzo al 31 maggio 2020). Scompare, invece, la sospensione per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni: la norma è stata inserita, in versione più estesa, nel decreto Liquidità. Restano sospesi – sempre dall’8 marzo fino al 31 maggio – anche i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Viene meno l’estensione di due anni del potere di accertamento del periodo d’imposta oggetto di sospensione.

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione, il decreto Cura Italia ha raccolto alcune novità in campo fiscale, anche se sostanzialmente confermato. Oltre alle modifiche introdotte sulle norme già presenti, sono state inserite in sede di conversione anche le norme fiscali del D.L. n. 9/2020 che, quindi, non sarà convertito in legge.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali norme con evidenza delle modifiche derivanti dall’iter parlamentare.

Cessione dei crediti
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
La cessione dei crediti deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Sospensione termini versamenti per i settori maggiormente colpiti
Si interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal D.L. n. 9/2020, che è abrogato. In particolare:
- viene precisato il perimetro dei versamenti coinvolti nell’applicazione della sospensione comprendendo i versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle addizionali IRPEF, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL e, per il solo mese di marzo, dell’IVA;
- si estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori e, con una modifica introdotta in sede di conversione, sono interessati anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- si prevede che i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che, avendo la sospensione fino al 31 maggio 2020, possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.
La sospensione ha effetto dal 2 marzo al 30 aprile (31 maggio per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche).

Sospensione versamenti
Viene confermata la sospensione dei versamenti dall’8 marzo al 31 marzo 2020 e degli adempimenti (diversi dai versamenti) dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per gli altri settori economici.
Scompare la sospensione per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, in quanto la norma è stata inserita, in versione più estesa, nel decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).
La sospensione opera dall’8 marzo al 31 marzo (fino al 31 maggio 2020 per gli adempimenti diversi dai versamenti).

Modello 730 precompilato
Viene riprodotto il contenuto dell’art. 1, D.L. n. 9/2020 che ha anticipato dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l’efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini del modello 730, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all’Agenzia delle Entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l’efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il nuovo termine ultimo per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre, sia che si presenti direttamente, che tramite un CAF/professionista o tramite il sostituto d’imposta.
Sono poi previsti termini intermedi a seconda del momento in cui il contribuente consegna il modello al CAF/professionista o sostituto d’imposta.
Inoltre, si differisce al 5 maggio 2020 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Dal periodo d’imposta 2019 (modello 730/2020), il termine ultimo per la presentazione del modello è il 30 settembre.

Premio ai lavoratori dipendenti
Confermato il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il premio spetta per il mese di marzo.

Credito d’imposta spese sanificazione ambienti di lavoro
Confermato il credito d’imposta, per l’anno 2020, pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.
Si ricorda che il decreto Liquidità ha esteso il credito d’imposta all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nel 2020. Manca però ancora il decreto attuativo per rendere operativa la richiesta.

Credito d’imposta affitti negozi
Confermato il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa.
Rispetto alla norma originaria sono state introdotte alcune precisazioni.
In particolare, è stato disposto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini pro-rata di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il credito d’imposta spetta per le spese relative al canone del mese di marzo 2020.

Erogazioni liberali
Confermati, con alcune piccole modifiche, gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;
- i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all’imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Con le modifiche introdotte tra gli enti beneficiari sono stati introdotti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Le agevolazioni spettano per le erogazioni liberali effettuate nel 2020.

Sospensione attività Agenzia delle Entrate
Confermata la sospensione dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020:
- dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria;
- dei termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all’accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.
Scompare, però, l’estensione di due anni del potere di accertamento del periodo d’imposta oggetto di sospensione.
La sospensione opera dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Sospensione attività Agenzia delle Entrate-Riscossione
Conferma per:
- la sospensione dei termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;
- il differimento al 31 maggio 2020 del termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.
In aggiunta, in sede di conversione, è previsto che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della Zona Rossa (allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
La sospensione opera dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Sospensione settore giochi
Viene confermata la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l’indizione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l’indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l’entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
Il versamento del PREU sospeso va effettuato entro il 29 maggio 2020.

Solidarietà sociale
Si introduce una norma prevista nel D.L. n. 9/2020 (art. 31) con la quale si estendono alcune agevolazioni fiscali – ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette – a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

Sospensione versamenti settore florovivaistico
I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi e premi INAIL sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 15 luglio 2020.
Per tali imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’IVA compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.
I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La sospensione opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al 15 luglio 2020.

Presentazione atti all’Agenzia delle Entrate
I soggetti che devono presentare all’Agenzia delle Entrate le deleghe, i mandati o la documentazione per il tramite degli intermediari abilitati possono inviare per via telematica agli stessi intermediari la copia per immagine della delega e della documentazione, insieme alla copia del documento di identità.
In alternativa, le deleghe, i mandati e le dichiarazioni possono essere presentate per via telematica previa autorizzazione dell’interessato.
Tali modalità sono consentite anche nel caso di presentazione di dichiarazioni all’INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
Tali modalità possono essere poste in essere fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria.