Approvata la modulistica per i Bilanci Terzo settore.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020 il decreto 5 marzo 2020 recante la modulistica da adottare per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore.
Il codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017), in particolare, all’art. 13, commi 1 e 2 , impone agli enti del Terzo settore l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il Ministero del Lavoro ha allegato, al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, i modelli che dovranno essere utilizzati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, precisamente:
- il modello A stato patrimoniale,
- il modello B rendiconto gestionale,
- il modello C relazione di missione,
- il modello D rendiconto di cassa.
Ambito soggettivo
Il Codice del Terzo settore dispone che sono obbligati a redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione a settore gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro. Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.
Ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, occorre considerare il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.
Indicazioni
Nell’allegato al bilancio sono sottolineate alcune delle voci da rappresentare in bilancio. In particolare viene indicato tra l’altro, che:
- la relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione;
- in riferimento ai bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.
- gli enti del Terzo settore non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Viene inoltre ricordato che gli schemi allegati al decreto devono essere considerati come schemi «fissi», ma che gli enti destinatari, al fine di favorire la chiarezza del bilancio, possono m odificare:
- suddividendo ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
- raggruppando le voci quando il raggruppamento è irrilevante;
- eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.
Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.