Le “nuove scadenze fiscali”: solo 4 giorni di proroga per i soggetti “più grandi”.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari, il decreto Cura Italia approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri 16 marzo (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento) racchiude solo il (deludente) esito finale delle numerose richieste di moratoria, differimento e sospensione avanzate in questi giorni da molte categorie economiche e professionali.
Le nuove scadenze.
Rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il giorno 16 e sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio.
Solo un rinvio “tecnico” generalizzato di soli 4 giorni quindi.
Solo per una serie di soggetti (ritenuti maggiormente danneggiati ed espressamente elencati nel decreto) viene accordata la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile e una medesima sospensione è accordata anche agli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo.
Tuttavia, tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
Per chi scatta la sospensione
Nell’elenco dei “soggetti maggiormente danneggiati dalla crisi” sono comprese:
- le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine;
- teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;
- gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;
- parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni;
- servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
Quanti rientrano in una delle predette attività potranno sospendere i versamenti IVA in scadenza a marzo e quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile.

Tutto il resto dei contribuenti, che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, potranno comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo sia per l’IVA che per altri tributi e contributi.

Chi non gestisce una delle dette attività, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento “tecnico” di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo: punto e stop.
Per i soggetti prorogati, invece, il versamento degli importi sospesi scatterà già dal 31 maggio, in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.

Da ultimo, va segnalato anche che, per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, verrà concessa al lavoratore autonomo e all’agente senza dipendenti di chiedere, al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF (articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973): ma anche in questo caso il percipiente dovrà poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta “sospesa” per Coronavirus.