I nuovi termini, scadenze e adempimenti in base al DL 18/2020

Si tenta di seguito di riassumere il complesso intreccio di provvedimenti contenuti nel decreto legge 18/2020 da un punto di vista fiscale, contributivo e degli adempimenti contabili.
Ovviamente il decreto dovrà essere convertito in legge (si spera entro il 1 maggio 2020) e potrà subire delle modificazioni.

Per tutti i contribuenti: proroga degli adempimenti fiscali del periodo ed eccezioni.
Gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA, oppure le LIPE mensili, o trimestrale del periodo, etc.) possono essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
Non rientrano in alcun modo in ipotesi di ulteriore sospensione gli adempimenti propedeutici alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per i quali si confermano i termini già fissati con l’art.1 del D.L. n. 9/2020, quali:
- il differimento dal 9 al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;
- il termine del 31 marzo 2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019;
- la proroga dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019;
- il differimento dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2019.

Rimessione in termini entro il 20 marzo per i versamenti scaduti il 16 marzo
Per tutti i contribuenti, l’art. 60 del decreto prevede che tutti i seguenti versamenti scaduti il 16 marzo potranno essere effettuati anche entro il 20 marzo.

Contribuenti con ricavi/compensi > 2.000.000 nel 2019.
Per i contribuenti che:
- hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro, e che
- non appartengono a determinati settori ritenuti maggiormente danneggiati dagli effetti della diffusione del Coronavirus,
la scadenza del 20 marzo diventerà il termine improrogabile dei citati versamenti.

Settori “danneggiati”
Il decreto riprende l’art. 8, D.L. n. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui:
- le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- le aziende termali di cui alla legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- i soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.
Per i relativi codici ATECO si rinvia alla risoluzione n. 12/E/2020.

Contribuenti dei settori “danneggiati” e “piccoli” contribuenti: scadenza “facoltativa” al 20 marzo
Premesso che qualsiasi contribuente potrà pagare i tributi entro il 20 marzo (e non avvalendosi delle sospensioni di legge potrà ricevere, a richiesta, una “menzione d’onore” sul sito del MEF), il decreto Cura Italia introduce alcune agevolazioni che è possibile suddividere in tre fattispecie:

a) soggetti operanti nei settori della tabella dei “danneggiati” dal Coronavirus;
Per questi contribuenti, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i versamenti:
- IVA del mese di marzo
- per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile.

b) soggetti che non operano nei settori “danneggiati” e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro.
Per questi contribuenti, la medesima tipologia di versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo (e, quindi, non anche quelli fino al 30 aprile) sono sospesi fino al 31 maggio 2020.

In entrambi i casi, i versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio e, poiché il 31 maggio cade di domenica, il versamento potrà essere effettuato entro il 1° giugno 2020.
Va, quindi, ribadito che per tutti i soggetti che non siano “piccoli” contribuenti e che non siano operanti in settori “danneggiati” è stato accordato solo il differimento del versamento al 20 marzo 2020 della scadenza del 16 marzo 2020.
La sospensione dei versamenti dell’IVA si applicherà, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Appare utile segnalare che anche coloro che potranno avvalersi della proroga per poter posticipare i loro versamenti oltre il 20 marzo, entro quella data dovranno comunque versare la tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085), le ritenute diverse da quelle su redditi di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio, lavoro autonomo, codice tributo 1040) e tutti gli altri eventuali versamenti che non sono oggetto di proroga (che è limitata ad IVA, contributi previdenziali ed assicurativi e ritenute fiscali sul lavoro dipendente, ex articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e relative addizionali).

Federazioni ed enti sportivi
Per quanto concerne invece le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, curiosamente il decreto prevede una sospensione dei versamenti più lunga e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Ritenute d’acconto
I compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, che non hanno sostenuto spese per dipendenti nel mese precedente non sono soggetti a ritenuta d’acconto (articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, ad esempio professionisti o agenti di commercio), a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Tali ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione dal percettore dei compensi entro il 31 maggio, o versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio, come se fosse un’auto-sostituzione d’imposta.

Sospensione attività di controllo degli Uffici
Sono sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Nel detto lasso temporale, quindi, è sospesa qualsiasi attività impositiva, come la liquidazione automatica della dichiarazione (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), il controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) e la notifica degli avvisi di accertamento.

Accertamenti e avvisi di addebito
Sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, previsione che varrà anche per gli accertamenti esecutivi dei tributi locali.
Detti versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.
E’ presumibile, ma non chiaro, che anche le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo siano oggetto di sospensione, così come per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo. La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito dei contributi INPS, ma non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi non intimati tramite cartella di pagamento.
La sospensione in argomento vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento, di cui in seguito si dirà, ogni altro atto al momento è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da avvisi di recupero dei crediti d’imposta, avvisi di liquidazione (ad esempio, recupero agevolazioni prima casa,), accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.

Cartelle di pagamento
Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento. Nelle FAQ di riposta del 20 marzo l’ADER ha chiarito che sono soggette alla sospensione anche le rate di cartelle dilazionate e che non si applicano i provvedimenti di fermo ed iscrizione ed ipoteca anche se notificati in precedenza.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, ovvero entro il 30 giugno 2020. Se, quindi, una cartella di pagamento è stata notificata il 19 gennaio 2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 19 marzo) bensì entro il 30 giugno 2020.

Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti
Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28 febbraio 2020 è stato differito al 31 maggio 2020, mentre il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31 marzo 2020 è differito al 31 maggio 2020.

Avvisi bonari
Purtroppo allo stato gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal controllo ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, non fruiscono di alcuna sospensione, cosicché i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, dovranno essere eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste. in linea di massimo non dovrebbero essere notificati stante la sospensione delle attività degli Uffici sino al 31 maggio 2020 ma si ha notizia di atti che stanno arrivando per PEC.

Sospensione dei versamenti contributivi per lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Proroga (vergognosa) dei termini dell’accertamento
In conclusione, a fronte di un decreto che prevede la sospensione dei versamenti per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito, ma nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta, la legge introduce una inopinata e surreale proroga biennale per i termini di accertamento.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate beneficerà di una proroga fino a fine 2022 per procedere ai controlli fiscali del periodo di imposta 2015 (2014, in caso di dichiarazione omessa).
In sostanza, a fronte di circa 3 mesi di sospensione prevista per (neanche tutti) i contribuenti, i poteri di accertamento e controllo fiscale riconosciuti agli uffici saranno dilatati di ben 24 mesi.