Chiarimenti dall’Agente della Riscossione sulle cartelle di pagamento

L’Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nuove cartelle nel periodo di sospensione previsto dal Decreto Cura Italia tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, neanche attraverso la posta elettronica certificata.
Lo ha chiarito la stessa Agenzia mediante la pubblicazione di FAQ riguardanti il D.L. n. 18 del 2020 sul proprio portale istituzionale. Inoltre è stato chiarito che se si ha una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, durante il periodo di sospensione, non può attivare alcuna procedura cautelare o esecutiva.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato delle interessanti faq in data 20 marzo 2020 con cui ha risolto alcuni importanti quesiti in merito al D.L. n. 18 del 2020, Decreto Cura Italia.
Viene chiarito che ai sensi dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non possa notificare nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, neanche attraverso la posta elettronica certificata (resta però da chiarificare cosa accade se per caso è effettuata la notifica: se la cartella sia illegittima ovvero da impugnare/pagare anche se con i nuovi termini del D.L. 18/2020).
Inoltre, se una cartella è stata notificata qualche settimana prima e scade (60gg) dopo l’8 marzo, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
I versamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno in unica soluzione, tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5) si può richiedere una rateizzazione con le procedure telematiche sul portale ADER che restano attive.
In questo caso è necessario fare l’istanza all’Agenzia prima del 30 giugno 2020, perché al 30 giugno 2020 non sarà attivabile la rateizzazione ma solo il pagamento in unica soluzione.
Invece, il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso e il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020, sempre in unica soluzione.
Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà comunque in esame e tratterà le richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione.
Viene inoltre chiarito che se si ha una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, durante il periodo di sospensione, non può attivare alcuna procedura cautelare o esecutiva (fermo auto, pignoramento presso terzi, iscrizione ipotecaria).
Quanto al preavviso di fermo del veicolo, è chiarito che fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.
Invece se si ha un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata è possibile pagare e chiedere la cancellazione del fermo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 – 31/5),
Il Decreto Cura Italia ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020. Però con riferimento all’ulteriore rata di maggio 2020 della “Rottamazione-ter” è stato evidenziato che il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio che deve essere pagata per non perdere i benefici della rottamazione.
Inoltre il Decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.
Infine quanto alle misure contenute nel DL, per tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo.
Comunque l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibil