Trasferimento aree a tassa fissa se in conseguenza di Convenzione.

L’atto di trasferimento in esecuzione di una Convenzione urbanistica preordinato alla trasformazione del territorio può fruire dell’agevolazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, laddove sia riconducibile alle disposizioni della Legge Bucalossi, e sia propedeutico alla concretizzazione della finalità trasformativa del territorio. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 76 del 27 febbraio 2020, con cui ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni riguardanti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici.

Nella risposta a interpello n. 76 del 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le agevolazioni fiscali applicabili agli atti preordinati alla trasformazione del territorio e alla cessione di terreni in esecuzione di una Convenzione urbanistica.
L’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
Questa nuova formulazione appare volta ad ampliare la portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla “trasformazione del territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”.
La novità introdotta dalla Legge n. 205/2017 deve essere comunque coordinata con la legge n. 10/1977 – legge Bucalossi – per cui il regime agevolativo previsto non potrebbe di conseguenza essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non abbiano quale oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla legge n. 10/1977.
Quindi occorre verificare sia la riconducibilità dell’intervento previsto nella convenzione con la legge n. 10/1977, oltre che se ricorra la capacità dell’atto di trasferimento del terreno a realizzare direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio.
Il trasferimento dei terreni in esame, assume, dunque, ai fini dell’agevolazione in questione, la valenza di un evento negoziale strumentale all’articolazione della trasformazione del territorio, in quanto, in mancanza dello stesso trasferimento, non sarà possibile assolvere agli obblighi di trasformazione del territorio contratti con la convenzione. Tale presupposto, quindi, ne fa discendere una connessione funzionale con la finalità della trasformazione del territorio, proprio in quanto l’atto di trasferimento in parola trova la propria causa nella convenzione stipulata tra l’ente territoriale ed il soggetto attuatore.
In questo caso, si ritiene che l’atto di trasferimento in parola possa fruire dell’agevolazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, nel presupposto che sia riconducibile alle disposizioni di cui alla legge Bucalossi e e sia propedeutico alla concretizzazione della finalità trasformativa del territorio.