Imposta di successione e aziende, la comproprietà dà diritto a esenzione.

Finalmente un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia in merito al trattamento ai fini dell’imposta di successione quando nell’asse è ricompresa una o più aziende (società).

L’esenzione dall’imposta di donazione prevista per i trasferimenti di aziende o rami di esse effettuati a favore dei discendenti e del coniuge, viene chiarito, trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 37 e 38 del 7 febbraio 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello n. 37 e 38 del 7 febbraio 2020 aventi ad oggetto i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge con prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa.
Il TUS dispone che i trasferimenti di aziende o rami di esse effettuati a favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti a imposta di donazione.
Questo beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo una apposita dichiarazione.
Nel caso in cui non vi sia il rispetto delle condizione si ha la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interesse di mora.
La norma vuole favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Il predetto trattamento agevolativo spetta, quindi, esclusivamente ai beneficiari sempreché rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo dell’attività d’impresa.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo.
Il controllo di diritto si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Generalmente il diritto di voto nell’assemblea ordinaria spetta all’usufruttuario; tuttavia, non si preclude la facoltà di stabilire, con apposito accordo, una diversa attribuzione del diritto di voto. Inoltre, nell’ipotesi in cui una partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, venga frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente; mentre nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio viene sempre riconosciuto.
In definitiva l’agevolazione trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Ovviamente il venir meno della comunione prima del decorso dei cinque anni dal trasferimento delle quote, comporterebbe la perdita del requisito del controllo e, dunque, la decadenza dal beneficio, con pagamento dell’imposta nella misura ordinaria.