arriva il DURC fiscale

Arriva il al DURC fiscale, il nuovo certificato di regolarità fiscale per gli appalti labour intensive.

Dal prossimo 17 febbraio, appaltatori e subappaltatori devono effettuare le ritenute fiscali e versare le imposte sui redditi di lavoro dei propri dipendenti con F24 separati e senza poter utilizzare l’istituto della compensazione.
A sua volta il committente è tenuto a verificare le deleghe di pagamento degli appaltatori e dei subappaltatori, confrontando gli importi versati con quelli comunicati e segnalare eventuali irregolarità all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Il possesso del DURC fiscale consente di essere esclusi da tali nuovi obblighi.

E’ stato infatti pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento 6 febbraio 2020, n. 54730 con cui è stato approvato lo schema di certificazione dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241/1997.
La certificazione assume una grande importanza per tutti i soggetti coinvolti nella filiera degli affidamenti di opere e servizi negli appalti in quanto consente di chiedere la disapplicazione del complicato meccanismo introdotto dall’articolo 4 del decreto fiscale 2020 (decreto legge n. 26 ottobre 2019, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con effetto dal 1° gennaio 2020).
A seguito dell’approvazione del modello è possibile ottenere la certificazione anche se, nella prima fase, la richiesta deve essere effettuata direttamente agli sportelli degli uffici territoriali della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente .
Più avanti, dovrebbe essere invece messa a disposizione direttamente nel cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

E’ utile ricordare che la disciplina prevede nuovi adempimenti per il versamento delle ritenute fiscali, ma anche dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi che debbono essere versati separatamente per ogni affidamento di opera o servizio e senza possibilità di compensazione di eventuali crediti.
La nuova disciplina si applica ai soggetti coinvolti nell’affidamento ad imprese del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e svolti presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (tali condizioni debbono sussistere congiuntamente).

In tali ipotesi, infatti, i committenti debbono richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che a loro volta sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti ed a coloro che percepiscono redditi a questi assimilati.
Le ritenute fiscali soggette a tale obbligo sono quelle trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Per consentire le predette verifiche, il versamento delle ritenute deve essere effettuato con F24 separati (per la compilazione si veda la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109/E del 24/12/2019), senza possibilità di utilizzo dell’istituto della compensazione.
Inoltre, è necessario che, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza, i versamenti vengano trasmessi al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice assieme ad un elenco dei lavoratori, al fine del riscontro tra ritenute trattenute ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio e versamento effettuato.

Il committente, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o delle imprese subappaltatrici, nonché qualora risultasse l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
Se l’inadempimento perdura per 90 giorni, il committente ha altresì l’onere di farne comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale dello stesso committente.
Nel caso d’inottemperanza del committente è prevista una sanzione nei suoi confronti pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento.
Anche per il pagamento di tale sanzione è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.

E’ possibile evitare tale disciplina chiedendo al committente l’esclusione alle condizioni e con le modalità previste dai commi 5, 6 e 7 del nuovo articolo 17 bis del D. Lgs. n. 241/1997, inserito dall’articolo 4 del D. L. n. 124/2019.
Più specificamente, è previsto il possesso di alcuni requisiti che consentano di ottenere un documento di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dal provvedimento n. 54730/2020.
Ottenuto tale certificato, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dovranno effettuare apposita comunicazione al committente in cui si richiede l’esclusione dalla disciplina di cui all’articolo 4 del D.L. n. 124/2019, allegando la certificazione ottenuta.
La certificazione di regolarità può essere rilasciata dall’Agenzia delle Entrate all’impresa in possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del modello F24 cui le ritenute si riferiscono:
· risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. L’ufficio verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
· non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Per tale requisito, puntualizza il provvedimento dell’Agenzia,rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi.
Il provvedimento n. 54730/2020 prevede che la certificazione sia messa a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, abbia validità di 4 mesi dalla data del rilascio e debba essere richiesta direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate che la rilasceranno contestualmente.
In particolare, il documento potrà essere richiesto presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Il documento è esente da bollo.
Gli interessati potranno segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che so ritenessero non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.
La situazione dei contribuenti verrà successivamente aggiornata con periodicità mensile, anche se il certificato – come anticipato – ha validità di 4 mesi.
A regime, tuttavia, coerentemente con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 17 bis del D. Lgs. n. 241/1997, la certificazione dovrebbe essere messa a disposizione dei contribuenti direttamente nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.