Nuovi termini e modalità per rivalutare i beni di impresa. Occhio agli immobili.

La legge di Bilancio 2020 ripropone le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Rispetto ai precedenti provvedimenti si riduce l’aliquota dell’imposta sostitutiva che sarà pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per quelli non ammortizzabili.

Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento delle imposte sostitutive dovute in forma rateizzata, con un numero di rate variabile da tre a sei a seconda dell’entità dell’imposta dovuta.

Ambito oggettivo e soggettivo
La rivalutazione può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018 e deve risultare dal bilancio 2019, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa iscritti nelle rimanenze.
Sul piano soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione le società di capitali, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le società di persone e gli imprenditori individuali (anche se in contabilità semplificata) e gli enti non commerciali limitatamente ai beni riconducibili alla sfera commerciale.
Possono formare oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali, con esclusione dei c.d. “beni merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Come chiarito nella circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, rientrano nel perimetro dei beni rivalutabili gli immobili, i beni mobili registrati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, nonché le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili).
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti a una stessa categoria omogenea con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria. Una volta completata l’operazione la stessa deve essere rilevata nell’inventario e descritta nella nota integrativa del bilancio.

Rispetto ai precedenti provvedimenti, l’ultimo dei quali rappresentato dall’art. 1, comma 940 e seguenti della legge n. 145/2018, per le rivalutazioni che verranno eseguite nel bilancio 2019 le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte in modo significativo, scendendo:
- dal 16 al 12 per cento relativamente ai beni ammortizzabili;
- dal 12 al 10 per cento per i beni ammortizzabili.
Contestualmente alla rivalutazione dei beni d’impresa viene altresì riproposta una disposizione che consente di affrancare il saldo attivo iscritto in contabilità a fronte della rilevazione contabile dei maggiori valori.
Tale facoltà non riguarda i soggetti IRPEF in contabilità semplificata.
L’aliquota dell’imposta prevista per l’affrancamento è pari al 10% in continuità con quella prevista dai precedenti provvedimenti di rivalutazione.
Un ulteriore elemento di novità rispetto alle precedenti rivalutazioni è costituito dalle modalità di versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo che, per la prima volta, potranno essere versate in forma rateale.
In particolare:
a) per importi complessivi fino a 3 milioni di euro è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in un numero massimo di 3 rate di pari importo di cui:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,
- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
b) se l’imposta sostitutiva dovuta eccede i 3 milioni di euro, il versamento può essere eseguito in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,
- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo,
- le altre rate con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.

L’effetto della rivalutazione ai fini fiscali è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata (ad esempio, dal 2022 per quanto concerne le maggiori quote di ammortamento), mentre in caso di cessione o destinazione a finalità estranee all’impresa (plusvalenze/minusvalenze), il maggior valore fiscale è riconosciuto a decorrere dal quarto anno (ossia dal 2023 per i soggetti solari).

Fanno eccezione i beni immobili, per i quali è previsto che i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
dr Francesco Forte