Nuovi obblighi nelle compensazioni con mod. F24 dall’1.1.2020

1. Il decreto fiscale 2020 ha esteso l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per le compensazioni, anche parziali, effettuate dai soggetti privati, anche quando il modello F24 non abbia saldo zero e a prescindere dall’importo del credito. In pratica, vengono estese anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA le stesse regole già valide per professionisti e imprese.

2. L’obbligo di utilizzo dei canali telematici è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.

1. L’art. 3, comma 2, D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) estende la platea dei soggetti obbligati a utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione orizzontale di crediti d’imposta. L’intervento normativo si sostanzia nella modifica dell’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006, con l’eliminazione del riferimento ivi previsto ai soggetti titolari di partita IVA e, di conseguenza, l’estensione a tutti i soggetti che intendano effettuare compensazioni ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 dell’obbligo di utilizzo di modalità di pagamento telematiche tramite F24.

Prima della modifica, i soggetti non titolari di partita IVA potevano presentare gli F24 contenenti compensazioni dei crediti anche tramite i servizi telematici messi a disposizione delle banche (home e remote banking) o dalle poste, con la sola eccezione dei modelli a saldo zero in relazione ai quali era già obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo obbligo riguarderà solo le compensazioni “orizzontali” tra crediti e debiti di diversa natura, effettuate ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Continueranno invece ad essere liberamente eseguibili le compensazioni verticali, effettuate tra crediti della stessa natura (l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici continuerà a non sussistere, ad esempio, in caso di compensazione degli acconti IRPEF con i crediti IRPEF che emergono a saldo della dichiarazione).

L’introduzione delle nuove regole ha un rilevante impatto sui contribuenti i quali dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità telematica o delegare l’attività a un intermediario.
I servizi telematici possono infatti essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi “F24 web” o “F24 online”, attraverso il canale telematico Fisconline.
In alternativa, l’invio del modello F24 con compensazione può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria, etc.) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, e del servizio “F24 addebito unico” regolamentato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.

2. Per i sostituti d’imposta

Con una ulteriore modifica contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 3, il decreto fiscale 2020 estende l’utilizzo obbligatorio dei canali telematici anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti.

Con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo obbligo riguarda tutti i crediti mensili tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del bonus 80 euro e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
A tal fine il documento di prassi contiene in allegato un elenco dei codici tributo, tra i quali quelli che determinano, per il sostituto d’imposta, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici.Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, l’art. 3, comma 3, D.L. n. 124/2019 stabilisce che si applicano con riferimento ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
A tal proposito, in occasione del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi a Milano il 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti relativi all’anno 2018 potranno essere compensati secondo le vecchie regole fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati” e, quindi, rientreranno nel nuovo regime.
L’Agenzia ha poi ricordato che resta fermo l’obbligo, già vigente, di presentare i modelli F24 con saldo a zero esclusivamente con utilizzo dei servizi telematici, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a), D.L. n. 66/2014.
Si ricorda infine che, seppure in assenza di una specifica sanzione prevista normativamente, la violazione degli obblighi in oggetto è sanzionata per prassi degli Uffici ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997 in misura fissa da 250 a 2.000 euro.