nuove regole e limiti per il regime forfetario

Premessa

La legge n. 190/2014 ha introdotto un nuovo regime fiscale naturale (per il cui accesso, cioè, non è richiesta alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate) agevolato, il regime forfetario, destinato alle persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo con determinati requisiti.

Parallelamente sono stati abrogati tutti i regimi fiscali agevolati precedentemente istituiti (regime per le nuove iniziative produttive – legge n. 388/2000; regime dei nuovi minimi – D.L. n. 98/2011, etc.).
In estrema sintesi, il regime forfetario comporta:
- rilevanti semplificazioni ai fini IVA e contabili;
- la possibilità di determinare forfetariamente il reddito da assoggettare ad imposta;
- l’applicazione di un’imposta sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente previste.
In particolare, con riferimento alle semplificazioni ai fini IVA e contabili, chi applica il regime forfetario:
- non addebiterà l’IVA in fattura ai propri clienti;
- non potrà detrarre l’IVA sugli acquisti;
- non dovrà, di conseguenza, liquidare l’imposta né presentare la dichiarazione annuale IVA;
- non avrà l’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- sarà esonerato dall’applicazione degli indici ISA (indici sintetici di affidabilità).
Con riferimento alle modalità di determinazione del reddito imponibile, e della relativa tassazione dello stesso, il regime prevede:
- la determinazione del reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività determinato in funzione del codice ATECO che individua l’attività esercitata (tali coefficienti si trovano nell’Allegato 2 alla legge n. 145/2018. Cfr. Tabella n. 1);
- la tassazione del reddito imponibile (come sopra individuato) con una imposta unica del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali regionali e comunali e dell’IRAP.
Il regime forfetario è stato oggetto di numerose rivisitazioni, modifiche e integrazioni, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di accesso e le cause ostative alla permanenza nello stesso.
Le  novità della legge di bilancio 2020.
Su questo solco, la legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune novità che riguardano, nello specifico.
- i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
- il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Con riferimento ai requisiti di accesso, originariamente l’accesso al regime forfetario era previsto sia per i contribuenti già in attività, sia per i contribuenti che iniziavano una nuova attività di impresa, arte o professione unicamente a condizione che nell’anno precedente non avessero conseguito ricavi o compensi superiori a 65.000 (per i contribuenti già in attività) o non presumessero di conseguire ricavi o compensi superiori alla predetta soglia (65.000 euro) nel caso di coloro che intraprendevano per la prima volta una nuova attività.
Tale requisito è rimasto invariato anche nel 2020.
È appena il caso di segnalare che:
- nel caso in cui il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, dovrà considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- anche i compensi percepiti a titolo di diritti d’autore (art. 53, comma 2, lettera b, TUIR), concorrono alla soglia dei 65.000 euro qualora siano correlati all’attività di lavoro autonomo svolta. Tale circostanza andrà valutata sulla base di specifiche circostanze. In altri termini ci si dovrà domandare se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento delle attività di lavoro autonomo svolte (sul punto si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, n. 9/E, § 2.2).

Per i contribuenti già in attività nel 2019, il Legislatore, con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 691) ha introdotto (o meglio reintrodotto perché già sussistenti fino al 2018)  nuovi requisiti di accesso.
Non potrà infatti accedere al regime forfetario per il 2020 chi nel 2019 ( o -a regime- nell’anno precedente) ha: 
a) conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati pari o superiori a 30.000 euro annui lordi:
b) sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per:
- lavoro accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003);
- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis) TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi dell’art. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, comma 2, lettera c, del TUIR);
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 TUIR).