Aggiornamento sui nuovi obblighi in tema di ritenute su appalti labour intensive.

Giungono i primi chiarimenti dalle Entrate per le novità in tema di ritenute su appalti labour intensive come prescritto dall’articolo 4 del decreto legge 124/2019.

 

Il limite complessivo di 200.000 euro delle opere e servizi affidate allo stesso committente deve intendersi riferito a tutte le opere e i servizi da questi affidati nel corso dell’anno. Pertanto, nel caso di superamento di tale soglia, la disciplina di cui al nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 non trova applicazione solo a decorrere dall’opera che ne ha determinato il superamento stesso, ma a tutte quelle commissionate nell’anno. Non solo: la copia delle deleghe di pagamento trasmessa dall’appaltatore al committente non deve essere riferita al singolo lavoratore, ma può riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo committente nella realizzazione di opere e servizi.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum dei commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio 2020, ha sciolto alcuni dubbi connessi alla concreta applicazione dell’art. 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) che ha introdotto i nuovi adempimenti in tema di ritenute negli appalti.
Tra questi, ha chiarito che:
- il limite di 200.000 euro indicato nella norma deve essere inteso con riferimento a tutte le opere e servizi affidati dallo stesso committente;
- dalla nuova norma non sono escluse le agenzie di lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del D.Lgs. n. 276/2003.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e all’impresa subappaltatrice – che a sua volta è obbligata a rilasciarla - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Proprio con riferimento alla corretta determinazione della soglia di 200.000 euro all’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se tale soglia debba intendersi cumulativa in riferimento alle opere e servizi affidati dallo stesso committente oppure debba intendersi riferita ad una sola opera che supera il limite.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina di cui all’art. 4, D.L. n. 124/2019 si applica nel caso di superamento annuo del limite di 200.000 euro, anche se il superamento è frutto di più opere affidate nel corso dell’anno allo stesso committente. Inoltre, in caso di superamento di tale limite, la disciplina in commento si applica a tutte le opere affidate dallo stesso committente.
Per quanto concerne, invece, le cause di esclusione degli obblighi comunicativi, l’Agenzia ha chiarito che i requisiti di cui al comma 5 dell’art. 4 devono sussistere congiuntamente.
Quindi, nello specifico, in ordine a come possa essere verificato il requisito dell’effettuazione di versamenti d’imposta nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, nelle casistiche di imprese in perdita fiscale (e quindi non tenute al versamento d’imposta), l’Agenzia ha precisato che i versamenti nel conto fiscale non riguardano soltanto le imposte sui redditi ma anche ad esempio l’IVA.
Infine, confermando quanto chiarito con la risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – al fine di permettere al committente la verifica del versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice – le copie delle deleghe di pagamento F24 a questi trasmesse non devono essere riferite al singolo lavoratore, ma possono essere cumulative, dato che ai fini del controllo è sufficiente un collegamento tra le deleghe di pagamento che possono riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo committente e l’elenco nominativo di tutti i lavoratori a questi trasmesso.
dr Francesco Forte