legge di stabilità 2015

LEGGE DI STABILITA’ 2015 n. 190/2014

Di seguito un breve sunto dei provvedimenti assunti con la legge numero 190/2014, cosiddetta legge di Stabilità per il 2015. Come sarà evidente nel testo, molte norme sono in attesa di chiarimenti o di provvedimenti attuativi.Sei quindi inviato a contattare lo Studio qualora vi fossero dubbi interpretativi.

 

1)      IVA – SPLIT PAYMENT P.A.  E REVERSE CHARGE.

Con precedente comunicazione si è già data informazione delle norme in oggetto, introdotte con il comma 629 della legge 190, di prima applicazione sin dal mese di gennaio 2015.

-Si tratta in particolare del meccanismo di split payment che prevede, per tutte le fatture emesse (per cessioni di beni e prestazioni di servizi) a partire dal gennaio 2015, a favore di pubbliche amministrazioni, che il versamento dell’IVA sarà eseguito dalla PA direttamente a favore dell’erario piuttosto che all’emittente la fattura. Ciò genererà posizioni creditorie IVA che potranno essere gestite col meccanismo della compensazione orizzontale o con i rimborsi Iva annuali e periodici. Come indicato il sistema si applica alle sole fatture emesse dal 1.1.2015 e non alle precedenti.

Sono escluse dall’applicazione le fatture emesse da professionisti con ritenuta di acconto a favore della PA.

Il DM 23 febbraio ha confermato che la fattura emessa deve comunque indicare l’IVA dovuta e la norma di riferimento (art. 17ter Dpr 633/1972); nonostante l’Iva non debba essere versata deve comunque comparire sui registri IVA previsti ex articoli 24/25.

-Lo stesso comma 629, con definizione generica, estende il regime di reverse charge ai sensi dell’articolo 17/Iva, a tutte le “prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento edifici”. Anche in questo caso il regime IVA si applica alle fatture emesse dal 1.1.2015 anche per prestazioni rese in precedenza. Il suddetto regime si applica a tutte le prestazioni coinvolte dalla norma, se rese a favore di soggetti IVA e si sovrappone con quella (simile) relativa al subappalto in edilizia.

La definizione estremamente generica del perimetro applicativo dei settori e delle prestazioni coinvolte non consente ancora una visione chiara della norma, in particolare con riferimento alle attività di “istallazione impianti” e di “completamento edifici”. Per quanto attiene le installazioni impianti una prima riposta resa a Telefisco 2015 parrebbe escludere le manutenzioni, ma è comunque ragionevole attendere istruzioni più precise in merito.

 

2)      IRAP – COSTO DEL LAVORO.

Dall’anno di imposta 2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i commi da 20 a 22 della legge 190 dispongono:

-          La integrale deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, con un meccanismo contorto, che comunque consente di dedurre integralmente la spesa per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese e società che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9 della legge 446/1997.

-          Alle imprese agricole è consentita la deduzione integrale IRAP per qualsiasi lavoratore assunto.

-          A partire dall’anno di imposta 2015, con effetto pratico dal gennaio 2016, alle imprese che non hanno dipendenti è concesso un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP conteggiata in dichiarazione, da recuperare in compensazione orizzontale.

-          E’ abrogata invece la riduzione dell’aliquota IRAP dell’0,5% originariamente prevista sin dall’esercizio 2014.

 

3)      REGIME FORFETARIO PER I CONTRIBUENTI MINIMI

A partire dall’anno 2015 è sensibilmente rivisitato il regime dei contribuenti minimi, che fino all’anno 2014 potevano usufruire di una tassazione agevolata irpef del 5%. Si segnala che coloro che hanno già optato con la vecchia normativa restano nel regime previgente sino alla naturale scadenza.

Il nuovo regime dei minimi prevede invece una tassazione sostitutiva Irpef del 15% e un coefficiente di redditività fisso, per le diverse attività esercitate legate ai codici Ateco. Anche il limiti massimi di volume di affari per accedere al regime agevolato si distinguono per categorie di attività (si va da 15.000 a 40.000 euro).

Il regime in commento prevede che i ricavi/compensi non siano soggetti ad IVA e le attività di lavoro autonomo non siano soggette a ritenuta.

Non vi sono obblighi periodici di contabilità se non la tenuta e la conservazione dei documenti. Per i primi 3 anni è prevista una riduzione della redditività prevista pari a 1/3.

Sussistono tuttavia varie fattispecie di esclusione legate agli investimenti effettuati nell’attività e alle precedenti attività esercitate dal contribuente.

In particolare si segnala, poi, che il regime suddetto costituisce “regime naturale” per tutti coloro si trovino al di sotto delle soglie previste dalla norma, tale che per poter esercitare in regime ordinario è necessario esercitare opzione triennale.

 

4)      SGRAVO CONTRIBUTIVO NUOVE ASSUNZIONI.

La legge 190 prevede che per tutte le nuove assunzioni effettuate nel 2015,  di personale a tempo indeterminato, di soggetti che per almeno 6 mesi precedenti non abbiamo avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro datore, sia concesso un sgravio contributivo per un massimo di 8.060 euro annui, massimo per un triennio (fino al 31.12.2017).

Di recente l’INPS ha chiarito che la riduzione contributiva spetta per qualsiasi tipo di nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se per trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ad esempio) e che la medesima riduzione è utilizzabile mensilmente.

Per il settore agricolo la norma si applica con le stesse regole relativamente a personale che però non risulti assunto nel 2014 a tempo indeterminato con alto datore; per il settore agricolo sono previsti dei limiti di finanziamento dell’agevolazione.

5)      RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI.

Viene di nuovo prorogata e rinnovata la norma in vigore ormai da 13 anni che prevede la possibilità di rivalutare quote/azioni di società possedute all’1.1.2015 con perizia da asseverare e versamento dell’imposta sostitutiva da versare entro il 30.6.2015.

Da segnalare però che per la prima volta le imposte sostitutive raddoppiano e passano dal 2% al 4% per le partecipazioni di minoranza (fino al 20% del C.S) e dal 4% all’8% per le partecipazioni di maggioranza. 

Analogamente è possibile rivalutare i terreni agricoli e edificabili posseduti all’1.1.2015  con perizia da depositare il 30.6.2015 e imposta sostitutiva dell’8%.

 6)      RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il sistema di ravvedimento operoso, che consente ricordiamo di sanare alcune violazioni fiscali in modo spontaneo prima della contestazione da parte delle autorità fiscali, viene modificato ed esteso ad alcune nuove fattispecie, in sintesi le sanzioni da ravvedimento si fissano in:

-          1/9 del minimo se la violazione è sanata entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi/Iva o entro 90 gg dall’errore/omissione;

-          1/7 del minimo se la violazione è sanata entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;

-          1/6 del minimo se la violazione è sanata oltre il termine di cui al punto precedente o entro 2 anno se non vi è un termine;

-          1/5 del minimo se la violazione è sanata dopo l’inizio di accessi ispezioni o verifiche. La novità in tal senso riguarda anche il fatto che è possibile sanare, anche parzialmente, violazioni contestate in PVC che contengono più rilievi.

Contestualmente vengono rimodulati i tempi di decadenza dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di ravvedimento del contribuente, con l’allungamento dei tempi anzidetti.

7)      COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALE E CREDITI VERSO LA P.A.

Il comma 19 della legge 190 ripropone per il 2015 la possibilità, subordinata ala emanazione di un decreto ministeriale, di effettuare la compensazione di debiti iscritti a ruolo in cartelle esattoriali con crediti vantati verso la pubblica amministrazione certificati con la nota procedura, purchè certi liquidi, esigibili e non ancora prescritti.

8)      PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI.

Viene prorogato al 2015 il bonus energetico per le ristrutturazioni che danno origine a risparmio energetico con una percentuale di detrazione del 65% (con limiti di importo massimale); contestualmente per il 2015 il bonus ristrutturazioni ordinario mantiene una percentuale di detrazione del 50% (in luogo del 36%, sempre con dei massimali) e viene mantenuto il bonus mobili  nei limiti di 10.000 e sempre se legato ad una ristrutturazione.

Ricordando che i bonus suddetti sono usufruibili soltanto se le spese sono pagate con bonifico “parlante” ovvero lo specifico bonifico dedicato a questa fattispecie con CF del percettore, si precisa che la ritenuta di acconto che subirà l’impresa fornitrice salirà nel 2015 dal 4 all’ 8%.

 9)      COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI.

Viene estesa al 2015 la possibilità di compensare il debito scaturente da cartelle esattoriali con crediti certi liquidi ed esigibili vantai verso pubbliche amministrazioni. La procedura è quella prevista in precedenza per il 2014.

10)   BUONI PASTO

Sale a 7 euro la soglia di esenzione da tassazione dei buoni pasto.

 11)   CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO.

E’ introdotto un credito di imposta per investimenti eseguiti, da qualsiasi tipo di impresa, in attività di ricerca e sviluppo; il crediti di imposta è pari al 25% dell’investimento effettuato in eccedenza rispetto alla media del triennio che precede l’anno di imposta 2015.