decreto semplificazioni fiscali DL 175/2014

Con il decreto legislativo 175/2014 sono state apportate alcune norme in campo fiscale. Il decreto è noto come “decreto semplificazioni”.
Non è ancora stata emanata circolare esplicativa, dunque le informazioni di seguito indicate saranno soggette ad ampliamenti e modifiche.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
1. È introdotta la dichiarazione dei redditi “precompilata” che sarà inviata ad alcune categorie di contribuenti nei primi mesi del 2015 per l’anno 2014 (di questo sarà effettuata separata comunicazione quando si avranno maggiori dettagli); insieme a questa novità sono stati modificati i calendari degli invii delle certificazioni di sostituti di imposte, delle dichiarazioni 770 etc.. , che per conseguenza dovranno essere anticipate nel 2015 rispetto alle normali tempistiche degli anni precedenti;

DENUNCIA SUCCESSIONE
2. Viene ampliata la casistica di esonero nella presentazione della denuncia di successione che non sarà più obbligatoria qualora l’attivo ereditario sia inferiore a 100.000 euro (in assenza di immobili e diritti reali); sono anche semplificati i documenti da allegare alla denuncia che in parte potranno essere autocertificati.

RIMBORSI IVA E POLIZZE FIDEIUSSORIE
3. I rimborsi IVA superiori a 15.000 euro. salvo i casi di nuove imprese, di imprese che chiedono il rimborso alla cessazione di attività e di imprese che hanno ricevuto di recente avvisi di accertamento, potranno essere accompagnati da una certificazione di un professionista in luogo della polizza fideiussoria prevista sino ad oggi dall’articolo 30 del DPR 633/1972. La dichiarazione Iva dovrà essere comunque certificata da un professionista abilitato prima della spedizione.

SOCIETA’ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA
4. Viene rivisto il regime delle società in perdita sistematica per perdite fiscali triennali, nel senso che il periodo di osservazione è allungato a 5 anni in luogo dei 3 precedenti, tale che oggi una società per essere considerata non operativa da perdita fiscale deve risultare per 5 esercizi consecutivi in perdita fiscale. La norma vale anche per il passato e si applica per il 5ennio 2009/2013.

DICHIARAZIONI DI INTENTO PER ESPORTATORI ABITUALI
5. La comunicazione delle lettere di intento rilasciata da esportatori abituali a loro fornitori (che oggi è inviata all’Agenzia Entrate da entrambi i soggetti coinvolti) dovrà essere comunicata all’amministrazione fiscale solo dal cliente, mente il fornitore che riceve la dichiarazione dovrà continuare a registrare la lettera di intento sull’apposito registro dopo averla ricevuta dal cliente prima della prestazione del servizio o della cessione di beni, con allegata la comunicazione telematica preventiva all’Agenzia Entrate.
La norma dopo un periodo transitorio sarà in vigore a regime dal febbraio 2015; sino a quella data valgono le regole attuali di invio/ricezione.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST
6. Come noto ogni soggetto di impresa che riceve fatture da soggetti residenti in c.d. Paesi Black list (a fiscalità privilegiata) e/o che emette fatture verso soggetti ivi residenti, deve eseguire una comunicazione periodica (mensile) all’Agenzia delle entrate, per ogni sigola prestazione che superi i 500 euro.
Dal 2015 dette prestazioni saranno, invece, comunicate all’amministrazione, solo se superiori a 10.000 euro e con comunicazione annuale in luogo dell’attuale comunicazione mensile.
La norma necessita ancora di precisazioni circa il limite di 10.000 euro ( se inteso per singolo cliente/fornitore o se riferito alla impresa nella sua totalità). Con comunicato stampa del 20 dicembre l’Agenzia ha precisato che fino al 31 dicembre 2014 si possono applicare le vecchie regole e che le operazioni già comunicate non dovranno essere oggetto di riepilogo per il 2014.

INTRASTAT SERVIZI
7. Gli elenchi INTRASTAT subiranno modifiche in senso semplificativo delle informazioni da comunicare, per quanto attiene la presentazione dell’elenco per le prestazioni di servizio; la norma è però soggetta alla approvazione di un decreto attuativo.

RESPONSABILITA’ FISCALE NEL SUBAPPALTO
8. Il regime fiscale di solidarietà tributaria che prevede la responsabilità del committente o dell’appaltatore per le ritenute fiscali non versate dal subappaltatore introdotto con l’articolo 35 del Dl 223/2006 viene abrogato (la responsabilità Iva solidale è già stata abrogata dal 2012). Non sarebbe, quindi, più necessario farsi rilasciare la certificazione delle ritenute versate con modello F24, da parte dell’appaltatore prima di eseguire il pagamento della prestazione.
E’ però utile segnalare che resta in vigore, con delle modifiche, la norma prevista dall’articolo 28 del D.lgs. 276/2003 in tema di responsabilità (sussidiaria) solidale del committente/appaltatore per le violazioni in tema di versamenti retributivi e contributivi da parte del fornitore/appaltatore; detta norma prevede, infatti, che per due anni dopo la fine dell’appalto il committente/appaltatore resta responsabile in solido con il subappaltatore per eventuali mancati versanti di ritenute e contributi (non per le sanzioni).
Dunque, nel caso che per esigenze pratiche si ponga fine al rilascio delle certificazioni previste dal Dl 223, resta comunque necessaria la visione della regolarità attraverso il rilascio del DURC e la visione del LUL (per evitare lavoro nero sul cantiere).

DEDUCIBILITA’ SPESE DI RAPPRESENTANZA DI BENI DI MODICO VALORE
9. Le spese di rappresentanza di beni di modico valore sono uniformate ai fini dei redditi e dell’IVA, in modo che l’omaggio (di beni non prodotti dall’impresa) sarà deducibile ai fini IIDD e IVA se inferiore a 50euro.

IMMOBILI AGEVOLABILI “PRIMA CASA” IVA-REGISTRO
10. Viene uniformato il concetto di “prima casa” ai fini delle agevolazioni IVA e Registro, nel senso che per entrambe le imposte non saranno più agevolabili le categorie catastali A1-A8-A9 a prescindere dalla dimensione dell’immobile.